COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 09/05/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 33 – Reclamo A.S.D. Pro Pontedecimo Calcio avverso la squalifica del calciatore Luca Ciccia per due giornate. Gara Corniglianese 1919 – Pro Pontedecimo Calcio del 26 aprile 2013 Campionato Provinciale Allievi II° fase. C.U. n. 57 del 26 aprile 2013 D.P. di Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 09/05/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Prot. n. 33 - Reclamo A.S.D. Pro Pontedecimo Calcio avverso la squalifica del calciatore Luca Ciccia per due giornate. Gara Corniglianese 1919 - Pro Pontedecimo Calcio del 26 aprile 2013 Campionato Provinciale Allievi II° fase.
C.U. n. 57 del 26 aprile 2013 D.P. di Genova.
Il reclamo è improponibile perché intende opporsi a un provvedimento di squalifica per il quale non è ammesso ricorrere.
L’art. 45 comma 3 del titolo VI del C.G.S. stabilisce che non sono impugnabili in alcune sede le squalifiche di calciatori fino a due giornate.
La Commissione Disciplinare si astiene pertanto dall’esame di merito del ricorso e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto (art. 33 comma 13 CGS).
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