COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società A.S.D. PONTELAMBRESE – Camp. Promozione Gir. C Gara del 14.04.2013 tra Pontelambrese / Galbiatese Oggiono C.U. n. 60 del CRL datato 18.04.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società A.S.D. PONTELAMBRESE - Camp. Promozione Gir. C
Gara del 14.04.2013 tra Pontelambrese / Galbiatese Oggiono
C.U. n. 60 del CRL datato 18.04.2013
La società A.S.D. PONTELAMBRESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore FRIGERIO Carlo per tre giornate, poiché a fine gara stringendo con forza la mano all’arbitro, lo offendeva e bestemmiava nonché contro l’ammenda di € 250,00 comminata alla società poiché a fine gara veniva consentito l’accesso alla zona degli spogliatoi di alcune persone tra cui, una di esse, si poneva innanzi al direttore di gara che tentava di allontanarsi, impedendogli di uscire per circa quattro minuti – lamentando come il calciatore FRIGERIO mai abbia pronunciato parole ingiuriose nei confronti dell’arbitro e come nessuna minaccia sia pervenuta a fine gara al direttore di gara negli spogliatoi.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : nel rapporto arbitrale – che si rammenta essere fonte privilegiata di prova – viene dettagliatamente descritto il comportamento tenuto dal FRIGERIO, il quale ha, non solo stretto appositamente con molta forza la mano dell’arbitro, ma ha altresì offeso quest’ultimo proferendo anche bestemmia. Con l’aggravante di essere il capitano della squadra. Tale comportamento merita la conferma della sanzione comminata dal G.S.
In relazione invece alla sanzione dell’ammenda di € 250,00 comminata alla società, è emerso come a fine gara sia stato consentito l’accesso alla zona spogliatoi da parte di alcune persone. Un soggetto identificato come appartenente alla società Pontelambrese si è posto innanzi al direttore di gara impedendogli di abbandonare lo spogliatoio per circa 4 minuti, inseguendolo e minacciandolo successivamente sino alla sua autovettura. Anche in questo caso, merita conferma la sanzione comminata dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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