COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclami società OLMESE ed SARGINESCO Camp. 1° Categoria Gir. G Gara del 07-04-2013 tra Olmese / Sarginesco C.U. n. 59 del CRL datato 11-04-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclami società OLMESE ed SARGINESCO Camp. 1° Categoria Gir. G Gara del 07-04-2013 tra Olmese / Sarginesco C.U. n. 59 del CRL datato 11-04-2013 La società OLMESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato l'ammenda di € 400,00, nonché ha squalificato i calciatori PEDRINI Guido per tre gare, RABBAIOTTI Riccardo per due gare ed ha inibito BOSIO Giovanni sino al 16.06.13 e GUARNIERI Lino sino al 13.10.13, lamentando che non vi era stato nessun comportamento posto in essere dal calciatore o dal Dirigente della propria squadra con il quale venisse messa a repentaglio l'incolumità dell'arbitro. La società SARGINESCO, anch'essa ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha disposto la ripetizione della gara, chiedendo la conferma del risultato ottenuto sul campo oppure la vittoria per 0 a 3 in quanto a proprio avvisa la sospensione della gara era da addebitare al comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro da tesserati della Olmese. Questa Commissione preso atto che i reclami sono stati inviati nei termini, sentite le società reclamanti, sentito l'arbitro a chiarimenti, osserva : l'arbitro dopo esser stato sentito a lungo sia dal GS, sia da questa Commissione ha chiarito senza ombra di dubbio che non vi sono stati atti violenti ovvero che la persona dell'arbitro stessa sia mai stata messe effettivamente in pericolo, nonostante il comportamento dei calciatori della società Olmese sia stato assai irriguardoso e censurabile sotto il profilo meramente verbale. L'arbitro stesso ha altresì chiarito che tale decisione è stata presa a scopo precauzionale in quanto preoccupato per la situazione venutasi a creare. A fronte di ciò, si ritiene corretta la decisione del GS la quale merita sul punto, di essere pienamente confermata. Si osserva inoltre che il reclamo proposto dall'Olmese avverso la squalifica del calciatore RABAIOTTI Riccardo è inammissibile ai sensi dell'art. 45, III co. Lett. A del CGS. Meritano altresì di essere confermate sia l'ammenda sia le sanzioni comminate rispettivamente al PEDRINI, al BOSIO, sia al GUARNIERI, alla luce della gravità dei comportamenti dagli stessi tenuti nei confronti del Direttore di Gara. Tanto premesso e ritenuto, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposta avverso la squalifica del calciatore RABAIOTTI Riccardo e RIGETTA per il resto, i reclami proposti e dispone l’addebito delle relative tasse se versate.
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