COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società CALVAIRATE Camp. 1° Categoria Gir. L gara del 21-04-2013 tra Calvairate / Crespi Morbio C.U. n. 61 del CRL datato 24-04-2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società CALVAIRATE Camp. 1° Categoria Gir. L gara del 21-04-2013 tra Calvairate / Crespi Morbio C.U. n. 61 del CRL datato 24-04-2013. La società CALVAIRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica al giocatore GENTILE Antonio, per tre gare, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai fatti così come realmente accaduti. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva : il reclamo merita di essere parzialmente accolto, in quanto, come si rileva dal rapporto arbitrale, il calciatore GENTILE Antonio in una fase gioco ha compiuto un intervento non connotato da violenza e/o intenzionalità. A fronte di ciò, merita la sanzione del GS di essere lievemente ridotta da tre a due gare. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata a GENTILE Antonio a due gare. Dispone l’accredito della tassa se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it