COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD CDG ERBA Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 21-04-2013 tra ASD Cdg Erba / Atletico 2011 Rovellasca C.U. n. 41 della delegazione di Como datato 26-04-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD CDG ERBA Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 21-04-2013 tra ASD Cdg Erba / Atletico 2011 Rovellasca C.U. n. 41 della delegazione di Como datato 26-04-2013 La società ASD CDG ERBA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0 a 3 e l'inibizione sino al 6.05.2013 del Dirigente Accompagnatore VENEZIANO Luca, lamentando che il Dirigente VENEZIANO ha sottoscritto il verbale relativo alle sostituzioni senza accorgersi che lo stesso conteneva errori materiali in ordine ai giocatori sostituiti e a quelli entrati sul terreno di gioco. A fronte di tali errori la società reclamante ritiene che nel corso di tutta la gara siano state rispettate le prescrizioni in materia di sostituzioni dei calciatori. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva: l'arbitro in data 30.04.13 ha precisato ad integrazione di quanto scritto nel proprio referto arbitrale di aver commesso un errore materiale nella trascrizione delle sostituzioni dei coalciatori di entrambe le squadre, precisando che la società ASD CDG ERBA ha effettuata 3 sostituzioni nei seguenti termini: al 12° del I tempo è uscito il n. 7 Bevignani ed è entrato il n. 16 Butti, al 21° del II tempo è uscito il n. 9 Sandri ed è entrato il n. 18 Casella, al 31° del II tempo è uscito il n. 10 Losa ed è entrato il n. 14 Colombo. Anche la società ATLETICO 2011 ROVELLASCA ha effettuato 3 sostituzioni nei seguenti termini: al 24° del I tempo è uscito il n. 4 Betti ed è entrato il n. 18 Cologno, al 24° del II tempo è uscito il n. 7 Dell'Orto ed è entrato il n. 15 Giampà e al 4° del II tempo è uscito il n. 11 Lamberti ed è entrato il n. 13 Cigardi. Alla luce delle suddette precisazioni, il reclamo proposto da ASD CDG ERBA è pienamente fondato e pertanto merita di essere accolto, Tanto premesso e ritenuto, ACCOGLIE il reclamo presentato e, in totale riforma del provvedimento impugnato, ripristina il risultato ottenuto sul terreno di gioco ASD Cdg Erba 4, Atletico 2011 Rovellasca 1 ed annulla l'inibizione comminata al Dirigente Accompagnatore VENEZIANO Luca. Dispone l’accredito della tassa se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it