COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD BRERA Camp. 2° Categoria Gir. Q gara del 07-04-2013 tra ASD Brera / S.G. Crisostomo C.U. n. 36 della Delegazione di Milano datato 11-04-2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD BRERA Camp. 2° Categoria Gir. Q gara del 07-04-2013 tra ASD Brera / S.G. Crisostomo C.U. n. 36 della Delegazione di Milano datato 11-04-2013. La società ASD BRERA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore BASCO Giovanni sino al 30.06.2013 ed ha comminato l'ammenda di € 100,00 ed ha squalificato il calciatore GIRELLI Alessio per tre gare, lamentando che le sanzioni comminate sarebbero eccessive rispetto ai fatti così come realmente accaduti ed in particolare che le espressioni utilizzate dal BASCO siano state mere espressioni di disappunto e di protesta senza alcuna valenza offensiva e/o calunniatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, sentito l'arbitro a chiarimenti, rileva: l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha precisato che le offese ricevute dal BASCO sono state plurime e reiterate, mettendo in dubbio la correttezza dell'arbitro e la sua imparzialità. A fronte di ciò, si deve ritenere corretta la decisione del GS, considerati altresì che in casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio, sono stati comminate identiche sanzioni; pertanto equità vuole che la sanzione comminata al BASCO venga confermata. Per quanto attiene alla squalifica comminata al calciatore GIRELLI, si osserva che la gravità del comportamento offensivo dallo stesso tenuto nei confronti dell'arbitro giustifica la squalifica per tre gare. Merita infine conferma l'ammenda lieve inflitta alla ASD BRERA, alla luce dei comportamenti ascritti ai propri tesserati. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e conferma le decisioni del GS. Si dispone l’addebito della tassa se non versata.
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