COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società FC REAL ROZZANO 2000 Camp. Juniores Prov. Gir. D Gara del 20-04-2013 tra Real Rozzano 2000 / Locate C.U. n. 38 della Delegazione di Milano datato 24-04-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società FC REAL ROZZANO 2000 Camp. Juniores Prov. Gir. D
Gara del 20-04-2013 tra Real Rozzano 2000 / Locate
C.U. n. 38 della Delegazione di Milano datato 24-04-2013
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società F.C. REAL ROZZANO 2000; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. N° 163 della F.I.G.C. In data 17-01-2013 trascritto sul C.U.n°44 datato 7-02-2013 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso il Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. Il 30-04-2013 come evidenziato dal fax alle ore 17,15 pertanto, oltre il termine regolamentare, visto che il provvedimento disciplinare del G.S. è stato pubblicato sul C.U.n° 38 della delegazione di Milano datato 24-04-2013
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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