COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 08/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS FERMIGNANO/ OLIMPIA DEL 20.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 8179 del 24.4.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 08/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS FERMIGNANO/ OLIMPIA DEL 20.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 8179 del 24.4.2013) La S.S. Olimpia proponeva reclamo al competente Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche in relazione alla gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 5 a 2. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara i calciatori Fraternali Fanelli Massimo e Ceccarini Marco, entrambi in posizione irregolare per squalifica non scontata, essendo stati ambedue espulsi nella gara precedentemente disputata dalla loro società, valevole per il medesimo Campionato, con l’A.S.D. Valfoglia Tavoleto il 13 aprile 2013. Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando l’insussistenza delle lamentate irregolarità, respingeva il reclamo, omologando altresì il risultato conseguito dalle squadre in campo. La S.S. Olimpia ha ritualmente appellato tale decisione, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni formulate in primo grado ed insistendo, anche avanti questa Commissione, nella richiesta di aggiudicazione dell’incontro a proprio favore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro della gara immediatamente precedentemente a quella in esame, dello stesso Campionato di Seconda Categoria, girone “A”, disputata dalla Vis Fermignano con il Valfoglia Tavoleto il 13 aprile 2013, ha confermato di avere espulso, nel corso della suddetta gara, i calciatori Fraternali Fanelli Massimo e Ceccarini Marco, entrambi della Vis Fermignano. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro della gara Valfoglia Tavoleto/Vis Fermignano e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto i calciatori Fraternali Fanelli Massimo e Ceccarini Marco risultano essere stati effettivamente espulsi nella gara immediatamente precedente del medesimo Campionato di Seconda Categoria; • rilevato che, a norma del 2° comma dell’art. 45 del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata di gara senza declaratoria del Giudice Sportivo, alla quale deve riconoscersi quindi mero valore dichiarativo; • ritenuto pertanto che i ridetti calciatori Fraternali Fanelli Massimo e Ceccarini Marco hanno preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per squalifica non scontata; • visto l’art. 17, commi 1 e 5, del citato Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Olimpia e, per l’effetto, applica all’A.S.D. Vis Fermignano la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata, al sig. CAPPONI Alessandro, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed ai calciatori FRATERNALI FANELLI Massimo e CECCARINI Marco la sanzione della squalifica per un’ulteriore giornata di gara ciascuno. Dispone la restituzione della tassa reclamo. Trasmette gli atti alla Procura Federale della FIGC per le valutazioni e le iniziative di competenza in ordine all’eventuale partecipazione dei calciatori di cui sopra ad altre gare in posizione irregolare. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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