COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 Del 9 Maggio 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 4/05/2013 ANGIOINA COLLETORTO – DIVINUS SAN GIACOMO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 Del 9 Maggio 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 4/05/2013 ANGIOINA COLLETORTO – DIVINUS SAN GIACOMO Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale, il relativo supplemento e tutta la documentazione allegata, rileva che al 36’ del primo tempo l’arbitro espelleva il calciatore ARCHIDIACONO Giuseppe (Angioina Colletorto) per somma di ammonizioni. Alla notifica dell’espulsione, il medesimo calciatore rivolgeva all’arbitro frasi minacciose ed offensive. All’intervallo tra il primo ed il secondo tempo sul punteggio di Angioina Colletorto – Divinus San Giacomo 0-3, al momento di rientrare negli spogliatoi, l’arbitro notava il calciatore ARCHIDIACONO, non più in tenuta di gioco, posizionato davanti alla porta degli stessi; il calciatore in parola si spostava per far rientrare l’arbitro nell’atrio degli spogliatoi e mentre questi si accingeva ad aprire la porta degli spogliatoi il calciatore ARCHIDIACONO gli si avvicinava rapidamente e lo colpiva con un violento pugno alla nuca; istintivamente l’arbitro girava la testa e vedeva il calciatore rientrare rapidamente nel proprio spogliatoio. Il violento colpo subito faceva cadere a terra l’arbitro che batteva violentemente la testa sul pavimento: sia il pugno che la violenta caduta procuravano forte dolore all’arbitro sia lo shock successivo a tale episodio non consentivano più all’arbitro di essere nelle condizioni psico-fisiche necessarie a portare a termine la gara; prendeva pertanto la decisione di sospenderla definitivamente. I calciatori presenti accompagnavano l’arbitro nel proprio spogliatoio dove riceveva le prime cure dai sanitari presenti; in questi frangenti entrava il calciatore ARCHIDIACONO (in accappatoio e ciabatte) che protestava la propria innocenza, ma veniva allontanato dalle persone presenti. Successivamente arrivavano sia i Carabinieri, che procedevano ai rilievi del caso, sia l’ambulanza del 118 che accompagnavano l’arbitro all’Ospedale di Termoli dove veniva sottoposto a visita e ad esami strumentali dai quali emergeva un “trauma contusivo del collo e della regione frontale del capo” con sette giorni di prognosi. Osserva questo GST. L’azione violenta posta in essere dal calciatore ARCHIDIACONO Giuseppe (Angioina Colletorto) nei confronti dell’arbitro è da ritenersi di particolare gravità sia per l’evidente premeditazione, sia per le conseguenze fisiche che ha comportato. A proprio giudizio ritiene che ricorra la fattispecie prevista dall’art. 19, comma 3 CGS. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di infliggere alla società Angioina Colletorto la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 2. di squalificare il calciatore ARCHIDIACONO Giuseppe (Angioina Colletorto) per cinque anni; 3. di disporre per il calciatore ARCHIDIACONO Giuseppe (Angioina Colletorto) la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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