COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della società G.S. ESPERANZA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 64 del 11.4.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ESPERANZA – MATHI LANZESE disputata in data 7.4.2013, Campionato di I Categoria Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della società G.S. ESPERANZA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 64 del 11.4.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ESPERANZA – MATHI LANZESE disputata in data 7.4.2013, Campionato di I Categoria Girone C Con ricorso inviato in data 18.4.2013 la Società ESPERANZA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la società medesima con la perdita della gara e con l’ammenda per € 400, nonché con la squalifica per tre gare il giocatore TRICARICO Jacopo e chiede la ripetizione della gara, la riduzione dell’ammenda e della squalifica al proprio calciatore. La società ricorrente nega la ricostruzione dei fatti che hanno determinato la sospensione della gara come riportata nel referto e sostiene che i propri giocatori, dopo la convalida della rete subita, seguivano l’arbitro unicamente per manifestare con garbo le loro perplessità. Non vi sarebbe alcuna prova che il direttore di gara sia stato sgambettato mentre, se i giocatori avessero voluto veramente infierire sul medesimo, avrebbero potuto farlo mentre costui giaceva a terra in mezzo ad essi.. Viceversa l’arbitro sarebbe stato aiutato a rialzarsi e ciò rende ingiustificato il timore per la propria incolumità addotto a motivo della sospensione della gara. Il ricorso è, in gran parte, infondato e merita accoglimento minimo. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto dell’arbitro è puntuale e preciso nel riportare i fatti che lo hanno determinato a decretare la sospensione della gara e nel dare ragione sia dell’impossibilità di proseguire l’incontro, sia dei comprensibilissimi timori per la propria incolumità personale. Già il Giudice di primo grado aveva completamente chiarito che, il riportato sgambetto, non andava inteso come gesto volontario e ciò che giustificava in modo esaustivo la drastica decisione era il successivo assembramento di calciatori con atteggiamento minaccioso creatosi intorno al malcapitato arbitro. Tra i calciatori più facinorosi era presente il TRICARICO, che ha trovato modo di distinguersi tra coloro che insultavano e minacciavano il direttore di gara all’uscita dall’impianto sportivo. Meritano pertanto piena conferma sia la sanzione della perdita della gara che la squalifica al TRICARICO. Viceversa l’ammenda può essere lievemente contenuta in ragione della condotta collaborativa prestata dai dirigenti dell’ESPERANZA nel garantire all’arbitro l’incolumità all’uscita dall’impianto sportivo. Può essere pertanto disposta la riduzione della sanzione ad € 300,00. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE l’ammenda a carico della società G.S. ESPERANZA rideterminandone l’ammontare in € 300,00. Rigetta il reclamo nel resto. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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