COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 178/A A.S.D. ACQUAVIVA (CL), avverso squalifica calciatore Sig. Vincenzo Russotto fino al 30/06/2016 – Campionato 3^ categoria Gara Bompensiere/Acquaviva del 07/04/2013 – C.U. N° 53 CL del 10/04/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 178/A A.S.D. ACQUAVIVA (CL), avverso squalifica calciatore Sig. Vincenzo Russotto fino al 30/06/2016 - Campionato 3^ categoria Gara Bompensiere/Acquaviva del 07/04/2013 – C.U. N° 53 CL del 10/04/2013 Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Acquaviva, in persona del Presidente pro tempore, impugna la sanzione in epigrafe riportata. In particolare la Società appellante evidenzia il comportamento provocatorio dell’arbitro e riferisce che il Sig. Russotto ha solo “colpito leggermente l’arbitro in una reazione sbagliata ma dettata dalle circostanze appena descritte”, senza avere arrecato alcun danno fisico al direttore di gara. Per la qualcosa chiede in via principale che la sanzione venga ridotta al 31/12/2013 o ad altra data, tenuto conto del ravvedimento del calciatore. Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di audizione.La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che, a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro e relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che a fine gara il Sig. Russotto, nel protestare veementemente con l’arbitro all’atto della ammonizione, si scagliava contro il predetto e gli sferrava una testata al naso, procurandogli intenso dolore. Ciò posto l’appello in questione appare infondato. La descrizione difensiva fornita dall’appellante non trova infatti alcun riscontro negli atti di gara, né è possibile ravvisare nella descrizione fornita dal direttore di gara alcun ravvedimento da parte del Sig. Russotto. La sanzione irrogata appare inoltre ben adeguata e commisurata alla fattispecie, per cui non si ravvisa alcuna possibilità di riduzione, tanto meno nei termini indicati dalla Società appellante. P.Q.M. Rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it