COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 186/A U.S.D. TRECASTAGNI (CT) avverso la squalifica fino al 31/12/2015 calciatore Nicotra Santo, squalifica fino al 31.12.2014 calciatore Moschetto Alfio e squalifica fino al 31.12.2013 calciatore Biondo Antonio e all’ammenda di € 1.000,00 – Gara Play Off 1^ Cat. Atletico Pedara/Trecastagni del 20/04/2013 – C.U. n. 478 del 24/04/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 186/A U.S.D. TRECASTAGNI (CT) avverso la squalifica fino al 31/12/2015 calciatore Nicotra Santo, squalifica fino al 31.12.2014 calciatore Moschetto Alfio e squalifica fino al 31.12.2013 calciatore Biondo Antonio e all’ammenda di € 1.000,00 - Gara Play Off 1^ Cat. Atletico Pedara/Trecastagni del 20/04/2013 – C.U. n. 478 del 24/04/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società U.S.D. Trecastagni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare, la reclamante chiede che le vengano annullate le sanzioni poste a suo carico ed a carico dei propri tesserati, non essendo collegabile ad essa società né il tifoso che ha compiuto l’aggressione del direttore di gara, né i calciatori squalificati che hanno commesso le aggressioni di cui alle rispettive squalifiche. Ad avviso della reclamante, infatti, il direttore di gara nel suo rapporto avrebbe fatto riferimento ad una singola aggressione per di più perpetrata da una persona estranea alla vicenda sportiva ed anche non identificata. Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di comparizione. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente ad ogni altra questione di merito rileva in punto di diritto che ai sensi del comma 2 dell’art. 29 C.G.S. “I giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti campionati… sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35 C.G.S.”. Per il successivo comma 4, del medesimo articolo, “Il procedimento di cui al comma 2…è instaurato a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; b)…”. Dette norme, inoltre, vanno coordinate con l’art. 44 C.G.S. comma 1.1 a tenore del quale “Il Giudice Sportivo Territoriale presso i Comitati Regionali…dotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell’eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto;…)”. Pertanto ai sensi dell’art. 35 (richiamato espressamente dall’art. 29 C.G.S.) comma 1.1. del C.G.S. “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare“. Il successivo comma 1.4 del medesimo articolo stabilisce “Le disposizioni di cui al punto 1.3 (che riguarda i casi di condotta violenta, antisportiva e blasfema non rilevate dall’arbitro) si applicano alle gare...della L.N.D. …, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata dal Commissario di Campo, se designato”. Infine per il successivo comma 1.5 “La disciplina di cui al punto 1.4 si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco” Inoltre, ai sensi del comma 2.1 dell’art. 35 C.G.S., è stabilito che: “I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura Federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalla rispettive Leghe, Comitati o Divisioni…”. In sintesi, dalla trama complessiva degli enunciati normativi su riportati è chiaro che il Giudice Sportivo Territoriale può assumere, per ciò che riguarda i comportamenti dei tesserati, le proprie decisioni sulla base esclusiva del rapporto dell’arbitro e degli altri ufficiali di gara e per i casi di condotta violenta o blasfema che fossero sfuggiti a questi ultimi solo su segnalazione della Procura Federale o su segnalazione del Commissario di campo, se regolarmente designato. Conseguentemente, ai fini del decidere, il Giudice Territoriale deve utilizzare obbligatoriamente solo gli atti ufficiali indicati espressamente e tassativamente dalle norme già richiamate. Di conseguenza, in ragione di quanto sopra esposto, va senz’altro revocata la sanzione della squalifica a carico del calciatore Nicotra Santo assunta dal Giudice Territoriale in virtù di una segnalazione pervenutagli dal Commissario Straordinario del CRA Sicilia, che, come si evince dalla dichiarazione diretta al Presidente del Comitato Regionale Sicilia e da questi girata al Giudice Sportivo Territoriale, era casualmente presente nell’impianto sportivo. Detta segnalazione “incriminatoria” è fuor di dubbio irrituale ed estranea al materiale probatorio utilizzabile in seno al processo sportivo. Non di meno, la segnalazione in oggetto deve essere trasmessa alla Procura Federale al fine di procedere all’accertamento dei fatti storici e alla valutazione di eventuali comportamenti illeciti; non può infatti essere trascurata la circostanza che il direttore di gara nel suo rapporto afferma di essere stato aggredito da un solo spettatore penetrato nel terreno di gioco che lo avrebbe colpito con un calcio alla gamba destra procurandogli così un forte dolore ed un ematoma, e che avrebbe tentato di colpirlo anche con un pugno non riuscendovi sol perché bloccato da alcuni dirigenti della società ospitante, circostanza questa confermata non solo da uno degli assistenti (vedi relativo rapporto) ma anche dal Commissario di campo designato dal Comitato Sicilia. Peraltro, il direttore di gara, a parte la suddetta aggressione, omette di verbalizzare la presenza di altri comportamenti violenti a proprio carico, anzi nel suo rapporto alla voce “Varie” dichiara: “Tutto nella norma”. I due assistenti di gara, peraltro, hanno omesso di segnalare eventuali fatti o circostanze idonee a turbare il regolare svolgimento della gara in oggetto. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Moschetto Alfio per l’atto di violenza da questi perpetrato nei confronti dell’arbitro e segnalato solo dal Commissario di Campo questo non appare sufficientemente provato in quanto l’arbitro non ne fa assolutamente menzione nel proprio referto nemmeno in forma generica, per cui tale gesto deve essere ricondotto al semplice tentativo seppure grave e ciò anche in considerazione del fatto che in campo vi è stata una certa concitazione che ha visto coinvolto in maniera diretta lo stesso Commissario di Campo, con la conseguenza che la sanzione, come inflitta dal giudice di prime cure, va rideterminata come da dispositivo. Per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Biondo Antonio la stessa deve essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo. Infine la sanzione dell’ammenda va confermata in quanto (per come risulta sia dal referto del direttore di gara sia dal rapporto del Commissario di Campo) l’aggressore dell’arbitro è senz’altro riferibile alla reclamante e la sanzione così come inflitta è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione anche in relazione al comportamento posto in essere dai propri tesserati nei confronti dell’arbitro e del Commissario di Campo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la squalifica a carico del calciatore Nicotra Santo, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Moschetto Alfio fino al 31/12/2013 e fino al 31/10/2013 quella a carico del calciatore Bianco Antonio, conferma per il resto l’impugnato provvedimento. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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