COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 115/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GUGLIANDOLO MARCO (A.E. Sezione A.I.A. Messina) Sig. VILLANO BARBATO VALERIO (A.E. Sezione A.I.A. Messina)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 115/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GUGLIANDOLO MARCO (A.E. Sezione A.I.A. Messina) Sig. VILLANO BARBATO VALERIO (A.E. Sezione A.I.A. Messina) La Procura Federale, con nota prot. 6099/794 pf 12-13 MS/vdb del 28/03/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sigg. Gugliandolo Marco e Villano Barbato Valerio, entrambi A.E. della sezione A.I.A. di Messina – C.R.A. Sicilia, al fine di rispondere, entrambi, per la violazione degli articoli 1 comma 1 e 5 comma 1 del C.G.S., in relazione all’articolo 40 commi 1, 2 e 4 lett. d) del Regolamento A.I.A., per avere violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione della società A.S.D. Sporting Club Messina e dei suoi dirigenti, in particolare del Vice presidente della stessa, sig. Nicola Scrima. Le parti deferite e debitamente convocate sono comparse assistite dal difensore di fiducia. Preliminarmente hanno chiesto di accedere al patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Ordinanza n.1: La Commissione Disciplinare Territoriale: rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Gugliandolo Marco (A.E. Sezione A.I.A. Messina) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella pena base della sospensione per mesi tre; Visto l’art. 23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Gugliandolo Marco (A.E. Sezione A.I.A. Messina) la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Ordinanza n.2: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Villano Barbato Valerio (A.E. Sezione A.I.A. Messina) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella pena base della sospensione per mesi tre; Visto l’art. 23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Villano Barbato Valerio (A.E. Sezione A.I.A. Messina) la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica: la sanzione della sospensione per mesi due al sig. Gugliandolo Marco; la sanzione della sospensione per mesi due al sig. Villano Barbato Valerio. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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