COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 126/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. CANICATTI’ CALCIO AVARELLO DOMENICO (Dirigente)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 126/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. CANICATTI' CALCIO AVARELLO DOMENICO (Dirigente) La Procura Federale, con nota 6357/364pf12-13SS/mg del 10 aprile 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il sig. Avarello Domenico della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1 e 61 delle N.O.I.F.; la Società ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al predetto dirigente. Le parti deferite e debitamente convocate sono comparse e preliminarmente hanno chiesto di accedere al patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Avarello Domenico, in proprio e n.q. di delegato alla rappresentanza della A.S.D. Canicattì Calcio, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella pena base di € 400,00 di ammenda per la società e di mesi due di inibizione per il Presidente; Visto l’art. 23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Avarello Domenico ed alla società A.S.D. Canicattì Calcio le sanzioni come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi: Al Sig. Avarello Domenico, dirigente della A.S.D. Canicattì Calcio, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per giorni 40 (quaranta); alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 265,00 (duecentosessantacinque/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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