COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 171 stagione sportiva 2012/2013 Gara Casteldelbosco – Castelvecchio di Compito (2-3) del 23/03/2013. Campionato di III categoria. In C.U. n.46 del 10/04/2013 Delegazione provinciale di Pisa

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 171 stagione sportiva 2012/2013 Gara Casteldelbosco – Castelvecchio di Compito (2-3) del 23/03/2013. Campionato di III categoria. In C.U. n.46 del 10/04/2013 Delegazione provinciale di Pisa Propone gravame la società Casteldelbosco avverso la reiezione di un suo reclamo avanti al G.S. che viene riportato integralmente. “Gara: CASTELDELBOSCO A.S.D. - CASTELVECCHIO DI COMPITO del 23 Marzo 2013. Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. N.44 del 27 Marzo 2013; il 23 Marzo 2013 si è disputata per il Campionato di Terza Categoria, Girone A, la gara CASTELDELBOSCO - CASTELVECCHIO DI COMPITO terminata con il punteggio di 2 - 3. Con successivo reclamo, presentato nei tempi e modi secondo normativa vigente, la società CASTELDELBOSCO denuncia che da parte della compagine avversaria era stato utilizzato come assistente di parte il giocatore GIORGI GRAZIANO, che al tempo stesso era in distinta giocatori con il N°13 e successivamente entrato a sostituire un compagno. Ciò è espressamente in contrasto con quanto previsto dalla Regola 6 del Gioco del Calcio. Chiede conseguentemente, che venga nella specie applicato il disposto di cui all'art.17 del Codice di Giustizia Sportiva. Niente ha controdedotto la società CASTELVECCHIO DI COMPITO. Dall'esame degli atti ufficiali risulta che il giocatore GIORGI GRAZIANO, indicato in distinta con il N°13 fra i giocatori, allo stesso tempo è indicato anche come assistente del D.G. (stesso nome, stesso documento) ed è entrato in campo in sostituzione del calciatore N°5 DELLA MAGGIORE CRISTIAN al 23° del Primo tempo. Dagli stessi atti ufficiali non risulta nessuna sostituzione dell'assistente di parte. Dal successivo supplemento di rapporto richiesto al D.G., questi conferma che nessuno dei due assistenti di parte è mai stato sostituito durante la gara, mentre il sig. GIORGI GRAZIANO ha coperto esclusivamente il ruolo di calciatore dapprima di riserva e poi utilizzato con il N°13. Peraltro il D.G. nello stesso supplemento descrive i tratti somatici dell'assistente di parte che dall'inizio alla fine della gara ha ricoperto il ruolo, senza che in atti emergano elementi atti ad identificare con certezza l'identità come previsto dall'art.63 delle N.O.I.F. (la relativa funzione deve essere svolta solo da soggetti che abbiano una specifica qualifica: calciatori, tecnici tesserati ovvero dirigenti che risultino regolarmente in carica). Il G.S.T. rileva in primis che il ricorso non è fondato in relazione al "petitum" in quanto il giocatore N°13 GIORGI GRAZIANO non ha mai svolto la funzione di assistente ed ha quindi partecipato regolarmente alla gara esclusivamente come calciatore. PER TALE MOTIVO Il G.S.T. RESPINGE IL RECLAMO, conferma il risultato acquisito sul campo e dispone l'incameramento della tassa di reclamo. Infine, visto quanto sopra, alla luce del contenuto del rapporto di gara, del contenuto del reclamo e del contenuto del supplemento di rapporto, rileva la necessità di accertare l'identità della persona che ha ricoperto il ruolo di assistente di parte della società CASTELVECCHIO DI COMPITO e per tale effetto decide di trasmettere gli atti alla Procura Federale. Tale accertamento risulta necessario sia al fine di poter verificare la regolarità della gara in quanto con l'identificazione della persona potranno essere apprezzate eventuali incapacità della stessa a far parte della gara medesima (eventuale non tesserato o soggetto colpito da squalifiche in atto), sia al fine di poter valutare eventuali comportamenti antisportivi dei dirigenti coinvolti che nonostante abbiano sul campo potuto apprezzare lo svolgimento dei fatti (in particolare la presenza della stessa persona come assistente di parte per tutta la gara) hanno probabilmente inteso evidenziare l'aspetto a loro più favorevole. Conseguentemente dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza”. La reclamante sostiene quanto segue. 1) In via preliminare - Contraddizione nella decisione di primo grado. Il G.S. ha ritenuto la gara regolare, tanto è vero che viene confermato il risultato acquisito sul campo e contemporaneamente, lo stesso Giudice, invia gli atti alla procura Federale “per poter verificare la regolarità della gara” Da ciò un’evidente contraddizione della decisione in quanto o la gara è stata regolare o non lo è stata. 2) Nel merito. Se gli atti ufficiali redatti dall’arbitro fanno piena prova e ciò è ampiamente conclamato senza possibilità di smentita, viene rilevato che il sig. Giorgi Graziano è indicato nella distinta di gara presentata dalla società Castelvecchio sia come calciatore recante la maglia n.13, sia come assistente dell’arbitro, tenuto conto che nel campionato di III categoria non è prevista la terna arbitrale ufficiale. Dal rapporto arbitrale risulta altresì che il sig. Giorgi Graziano, nella sua qualità di calciatore, è entrato regolarmente in campo al minuto 23 del primo tempo in sostituzione di un compagno e nel supplemento al citato rapporto il D.G. riferisce che per tutta la gara gli assistenti non sono stati cambiati affermando, altresì, che l’assistente di parte Castelvecchio non era il sig. Giorgi Graziano ma altra persona. Tale fatto non è stato contestato dalla società Castelvecchio con un eventuale controricorso. La reclamante, in conclusione, invocando la regola n.6 del Gioco del Calcio la quale prevede che un calciatore che inizia le gara con la qualifica di assistente non può, nella stessa gara fungere da calciatore, chiede la declaratoria di perdita della gara da parte della società Castelvecchio. In subordine, dichiarato l’errore tecnico dell’arbitro, instà per la ripetizione della partita. La società reclamante chiede infine di essere presente in udienza. L’arbitro nel secondo supplemento di rapporto precisa: 1) Il sig. Giorgi non ha mai svolto funzioni di assistente. 2) Il sig. Giorgi è stato indicato per errore due volte in distinta prima come calciatore e poi come assistente, ma in verità ha svolto soltanto funzioni di calciatore. 3) Le funzioni di assistente sono state svolte da altro soggetto che l’arbitro crede di identificare nel sig. Parenti Lorenzo indicato come accompagnatore ufficiale. All’udienza del 3/5/2013 la società reclamante, assistita dal proprio legale, messa al corrente del supplemento numero due del rapporto arbitrale, rileva la contradditorietà con quanto indicato dal D.G. negli atti ufficiali depositati, ribadisce le proprie tesi difensive ed evidenzia un’apparente diversità delle firme dell’arbitro nel rapporto di gara e nei supplementi. La C.D. passa in decisione. Da un esame degli atti ufficiali si rileva che nella distinta di gara presentata dalla società Castelvecchio il nominativo del sig. Giorgi Graziano risulta inserito sia come calciatore che come assistente dell’arbitro. Dal rapporto di gara risulta altresì che lo stesso Giorgi, in qualità di calciatore, è subentrato ad un compagno svolgendo per la parte restante della gara detta funzione. Siffatta situazione non appare di pregiudizio per la validità della gara, dovendo il Collegio richiamare a tal fine quanto disposto dal C.U. n. 1 del S.G.S. il quale al punto 10.6, titolato: Assistenti dell’arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell’arbitro, statuisce che: “Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell’arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell’arbitro un calciatore, da considerare anch’esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell’arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.” Il problema che si pone è quindi un altro. L’arbitro, in atti, ovvero in sede di supplemento, dichiara che l’assistente arbitrale indicato dalla società Castelvecchio non era il sig. Giorgi ma altro soggetto che non individua con certezza (“posso affermare quasi con certezza”) limitandosi a fornire un nominativo senza certificarne l’identità. Acclarate le situazioni che precedono, il Collegio rileva che al momento dell’identificazione dei soggetti abilitati all’ingresso in campo da parte dell’arbitro, non è emerso alcun dubbio circa la doppia indicazione delle funzioni del Giorgi quindi, come evidente corollario, se ne può dedurre che l’arbitro ha commesso un errore allorchè ha consentito ad un soggetto diverso dal Giorgi di essere identificato per quest’ultimo, né tale errore è stato rilevato al termine della gara. Infatti, soltanto con il supplemento di rapporto del 28/03/2013, indirizzato al G.S., è emerso quanto evidenziato. Da quanto esposto pertanto la richiesta in tesi da parte della reclamante deve essere respinta in quanto il Giorgi ha partecipato alla gara nella sola funzione di calciatore e non di assistente arbitrale, quindi non vi può essere sanzione di perdita della gara da parte della società Castelvecchio. E’ vero invece che un soggetto non identificato ha svolto funzioni di Assistente arbitrale per la società Castelvecchio e che tale mancata identificazione è da ascrivere all’unico soggetto legittimato in tale senso ovvero all’arbitro che, peraltro, in nessuna occasione, anche postuma, è riuscito a dare un nome certo al predetto. P.Q.M. la C.D.T.T. accoglie il reclamo in parte subordinata ed in virtù dell’errore arbitrale conclamato, dispone la ripetizione della gara. Manda gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza e dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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