LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 08 Maggio 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. TORINO – Soc. JUVENTUS del 28 aprile 2013
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 08 Maggio 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. TORINO – Soc. JUVENTUS del 28 aprile 2013
Il Giudice sportivo,
premesso che:
i collaboratori della Procura federale, nella rituale relazione concernente la gara di cui
all'epigrafe, segnalavano che, alla fine del primo tempo, mentre i calciatori facevano rientro negli
spogliatoi in un'atmosfera concitata, avevano colto un colloquio tra i sigg. Marotta e Lombardo,
dirigenti della Soc. Juventus, ed il sig. Longo, dirigente della Soc. Torino, nel corso del quale
l'AD juventino aveva dichiarato “deduco che gli abbia detto negro di m…., altrimenti Pogba non
si sarebbe incazzato”, con immediata replica da parte del segretario generale della società granata
“gli ha detto solo pezzo di m….”;
poco dopo, avevano notato il calciatore Meggiorini stazionare innanzi alla porta dello spogliatoio
arbitrale e lo avevano quindi accompagnato all'interno ove costui, rivolgendosi al Direttore di
gara, dichiarava “mi hanno detto che devo chiedere scusa, ma io non chiedo scusa a nessuno in
quanto l'ho offeso, ma non in modo razzista”, venendo quindi invitato ad allontanarsi;
questo Ufficio (C.U. n.100 del 29 aprile 2013) disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore
federale onde esperire gli opportuni accertamenti sulle circostanze segnalate;
con e-mail del 6 Maggio 2013, il Procuratore federale trasmetteva a questo Ufficio l'esito degli
accertamenti effettuati, particolarmente apprezzabili per la loro completezza e concretatisi
nell'assunzione a verbale di numerosi calciatori (Pogba, Chiellini, Lichsteiner, Meggiorini, Glik,
Menga e D'Ambrosio), di alcuni dirigenti (Marotta, Lombardo, Fabris e Longo), del tecnico
Ventura e degli arbitri Bergonzi e Giannoccaro;
osserva:
il pur ingente materiale probatorio acquisito non consente di esprimere un giudizio certo,
nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, in merito alla connotazione razzista di un insulto,
asseritamente indirizzato dal Meggiorini al Pogba.
E' pacifico, infatti, che al 43° del primo tempo, mentre la squadra granata si apprestava a battere
un calcio d'angolo, nell'affollata area di rigore bianconera ebbe inizio una concitata discussione
tra alcuni calciatori di entrambe le compagini. Le immagini televisive, visionate dai collaboratori
della Procura federale, ritraggono, tra l'altro, Lichsteiner che punta un dito verso Meggiorini e
costui che muove un dito in segno di negazione; Pogba che cerca di allontanare Lichsteiner;
Chiellini che punta a sua volta un dito su Meggiorni, mentre Glik e D'Ambrosio si frappongono
per separare i contendenti; l'Arbitro che pone fine alla concitazione ammonendo Lichsteiner e
Meggiorini.
E' altrettanto pacifico che pochi minuti dopo, al rientro negli spogliatoi per l'intervallo,
l'atmosfera non si era affatto rasserenata, come comprovato dagli episodi segnalati dai
collaboratori della Procura federale, ma non parimenti pacifica è l'individuazione delle esatte
parole rivolte dal Maggiorini al Pogba, da cui dipende la configurabilità, o meno, di una
responsabilità ex art. 19, n.2 CGS, dalle conseguenze sanzionatorie particolarmente afflittive.
Dalle varie dichiarazioni rilasciate ai collaboratori della Procura federale emerge, infatti, una
sorta di variegata rassegna di turpiloquio calcistico.
Per il giovane calciatore juventino (francofono, assunto a verbale con l'assistenza di un interprete,
dichiaratosi comunque in grado di comprendere la lingua italiana) l'insulto rivoltogli da
Meggiorini fu “c…. di negro”, e tale precisazione ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni
del compagno di squadra Lichsteiner, ma Chiellini, altro compagno di squadra, ha dichiarato di
aver chiaramente udito da breve distanza le parole “pezzo di negro”; Meggiorini ha dichiarato di
aver rivolto all'antagonista, che lo tratteneva con entrambe le mani, l'espressione ingiuriosa
“lasciami, pezzo di m….”, a cui il Pogba replicava con le parole “vaffa….. figlio di p…….”; i
calciatori granata Glik e D'Ambrosio hanno dichiarato di aver udito da breve distanza il
compagno di squadra pronunciare le parole “pezzo di m….”, ma il secondo di costoro ha precisato
che la replica di Pogba fu espressa in lingua francese; il calciatore granata Menga, non schierato
in campo, ha dichiarato di aver avvicinato al rientro negli spogliatoi Pogba, al quale è legato da
vincoli di amicizia e accomunato dall'origine africana e dalla lingua francese, per chiedergli
ragione della sua agitazione, ed il calciatore juventino gli aveva risposto, in francese, che
Meggiorini lo aveva ingiuriato con le parole “cette m….” (“questa m…..”).
In merito alla connotazione razzista, o meno, dell’insulto ricevuto dal Pogba sussiste, per tanto,
una palese contraddittorietà tra le dichiarazioni rese da coloro che furono in grado di percepire le
parole pronunciate dai protagonisti, non sanabile dalle dichiarazioni di coloro che intervennero
nei momenti successivi, con varie modalità ed intenti.
Una contraddittorietà presumibilmente riconducibile, almeno in parte, all'istintiva solidarietà che
unisce i compagni di squadra, senza poter escludere che le infuocate condizioni ambientali, che
caratterizzano ogni derby, abbiano condizionato l’esatta percezione delle parole effettivamente
pronunciate in un contesto di elevato impegno agonistico. 210/653
E' sintomatico, sotto quest'ultimo profilo, che l'Arbitro abbia dichiarato che il fragore proveniente
dagli spalti e le varie voci dei calciatori, oltre all'auricolare in funzione, non gli abbiano
consentito di cogliere, nonostante la favorevole posizione, le parole che avevano determinato quel
parapiglia conclusosi con l'ammonizione di Meggiorni e Lichsteiner.
E poiché il giudizio di colpevolezza non può fondarsi su materiale probatorio che consenta la
prospettazione, sia pure meramente marginale, di ipotesi alternative,
P.Q.M.
delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio in ordine alle circostanze segnalate
dal Procuratore federale.