NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 07.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. Vicenza – Soc. Empoli
NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 07.05.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Gara Soc. Vicenza – Soc. Empoli
Il Giudice Sportivo,
esaminati gli atti ufficiali,
osserva:
il rapporto del Direttore di gara e la dettagliata relazione del collaboratore della Procura federale
documentano che:
al 3° minuto del secondo tempo, un gruppo di sostenitori della Soc. Vicenza forzavano un
cancello ed entravano all’interno del recinto di giuoco, con il chiaro intento di impedire la
prosecuzione della gara. Nella concitazione del momento uno steward riportava una ferita alla
fronte, di lieve entità, che veniva prontamente medicata dai sanitari negli spogliatoi. L’Arbitro
disponeva la sospensione della gara. I contestatori sostavano nel campo per destinazione senza
mai entrare sul terreno di giuoco. A seguito dell’intervento degli steward e grazie alla fattiva
collaborazione di alcuni calciatori del Vicenza, in particolare del capitano Daniele Martinelli, i
tifosi rientravo nel proprio settore.
La gara, dopo circa 28 minuti d’interruzione, veniva ripresa e portata a termine regolarmente.
E’ indubbio che le condotte violente, sopra descritte, sono da ascrivere in via esclusiva ad un
gruppetto di facinorosi annidato nel settore della curva bianco-rossa, e più precisamente ad un
numero esiguo di sostenitori del Vicenza (circa una quarantina), che, peraltro, grazie all’attività
di identificazione in corso saranno raggiunti da provvedimenti di carattere sia amministrativo, sia
eventualmente penale.
Tali condotte, tuttavia, non devono avere incidenza sulla “parte sana” della tifoseria vicentina,
che nel corso dei vari campionati si è in più occasioni contraddistinta per la propria compostezza
e sportività, anche in momenti emotivamente difficili.
È altresì indubbio che dei sopra descritti atti di violenza commessi all’interno dello stadio è
chiamata a rispondere la Soc. Vicenza a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4 n.3 e 14 n. 1
CGS).
Nel caso concreto, la conseguente sanzione, per la sua funzione retributiva e per la sua finalità di
prevenzione, se da un lato deve essere commisurata alla particolare gravità dei fatti addebitati,
dall’altra parte non può non tenere conto di ulteriori circostanze, quali: l’assenza di recidività,
l’apprezzabile attività di collaborazione con le Forze dell’Ordine svolta sia dalla dirigenza
societaria che dai collaboratori della Soc. Vicenza e del proprio capitano in particolare, l’assenza
di invasione del terreno di giuoco, nonché da ultimo, la regolare conclusione della gara, dopo la
ripresa del giuoco, senza alcun problema.
Ciò induce a ritenere equa l’inibizione agli spettatori ex art. 18 n. 1 lett. e) CGS, soltanto di
quello specifico settore dello stadio vicentino, nonché l’irrogazione di una ammenda per la
società nei termini di seguito precisati.
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Vicenza la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e sancisce
l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” inibito agli spettatori.