COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TORDANDREA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORDANDREA – BOSCO PIEVE PAGLIACCIA DISPUTATA A TORDANDREA IL 13.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 118, DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •L’AMMENDA DI €. 600,00; •L’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRUNETTI ALAN FINO AL 15/04/2014; •LA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE ROCCHI GIANLUCA FINO AL 15/09/2013; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BALDUCCI LUCA PER OTTO GIORNATE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TORDANDREA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORDANDREA – BOSCO PIEVE PAGLIACCIA DISPUTATA A TORDANDREA IL 13.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 118, DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •L’AMMENDA DI €. 600,00; •L’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRUNETTI ALAN FINO AL 15/04/2014; •LA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE ROCCHI GIANLUCA FINO AL 15/09/2013; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BALDUCCI LUCA PER OTTO GIORNATE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.05.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la Società A.C.D. Tordandrea chiedendo la riduzione delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto in merito ai comportamenti posti in essere nei suoi confronti da parte del dirigente Brunetti, dall’allenatore Rocchi e del calciatore Balducci, così come dettagliatamente descritti nella delibera del G.S., specificando, quanto al Brunetti, che allorchè costui lo stringeva al braccio, ciò faceva nell’intento di attirare la sua attenzione. La Commissione ritiene congrua la sanzione inflitta dal G.S. relativamente ai fatti addebitati all’allenatore Rocchi e come tale meritevole di integrale conferma. Per contro ritiene maggiormente congruo rispetto ai fatti in contestazione ed alle conseguenze scaturite da tali fatti, ridurre le sanzioni nei confronti del calciatore Balducci e del dirigente Brunetti, determinandole – rispettivamente – in sei giornate di squalifica e nell’inibizione fino al 31/12/2013. Ritiene parimenti equo determinare in €. 400,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce: •L’inibizione al dirigente Brunetti Alan fino al 31/12/2013; •La squalifica al calciatore Balducci Luca per sei giornate effettive di gara; •L’ammenda alla società ad €. 400.00. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it