COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. POZZO 1985 IN RIFERIMENTO ALLA GARA M8 – POZZO 1985 DISPUTATA A SPOLETO IL 06.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 116 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.04.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA DI EURO 600,00 ALLA SOCIETA’ ASD POZZO 1985; – SQUALIFICA AL CALCIATORE PROIETTI MASSIMILIANO PER 4 GIORNATE DI GARA; – INIBIZIONE AL DIRIGENTE BENEDETTI STEFANO FINO AL 30.10.2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. POZZO 1985 IN RIFERIMENTO ALLA GARA M8 – POZZO 1985 DISPUTATA A SPOLETO IL 06.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 116 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.04.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA DI EURO 600,00 ALLA SOCIETA’ ASD POZZO 1985; - SQUALIFICA AL CALCIATORE PROIETTI MASSIMILIANO PER 4 GIORNATE DI GARA; - INIBIZIONE AL DIRIGENTE BENEDETTI STEFANO FINO AL 30.10.2013. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 24.04.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la ASD Pozzo 1985, chiedendo la riduzione delle sanzioni inflitte da G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA Sig. Luigi Leucci; era altresì presente il Presidente della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali e dall’audizione dell’arbitro è emerso che, nel corso del secondo tempo della gara (per la precisione al 23° minuto), a seguito di una decisione arbitrale contestata, alcuni sostenitori del Pozzo iniziavano a pronunciare frasi ingiuriose e gravemente minacciose nei confronti del direttore di gara; tale condotta si protraeva fino al termine della gara e veniva reiterata mentre l’arbitro faceva rientro negli spogliatoi. Inoltre, al termine dell’incontro un gruppo di tifosi della Società odierna reclamante stazionava all’esterno del recinto, tanto che, tramite un dirigente della M8, veniva richiesto l’intervento della Polizia al fine di consentire all’arbitro di lasciare l’impianto in condizioni di sicurezza. A tale proposito, in merito all’”Attestato” prodotto dal Presidente del Pozzo in sede di audizione, la Commissione rileva che il contenuto di tale documento non contrasti affatto con la ricostruzione fornita dal direttore di gara, confermando anzi l’intervento di personale della P.S. di Spoleto. Alla luce di quanto precede, nonché della recidiva specifica della ASD Pozzo, la sanzione dell’ammenda applicata dal G.S appare congrua nella sua entità e meritevole di conferma. Quanto al comportamento tenuto dal dirigente Sig. Stefano Benedetti, è emerso che costui, al 23° del secondo tempo, ha fatto ingresso in campo senza autorizzazione, protestando vibratamente ed offendendo il direttore di gara, il quale lo allontanava dal terreno di gioco; dopo pochi minuti il sig. Benedetti, che si era trattenuto in panchina, prendeva ad urlare frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro e poi si avvicinava verso il centro del campo minacciando gravemente il direttore di gara. Tale condotta proseguiva fino al termine della gara e veniva nuovamente reiterata mentre l’arbitro rientrava negli spogliatoi; in quel contesto, il Sig. Benedetti si parava di fronte all’arbitro con aria di sfida e lo minacciava nuovamente. Tale grave comportamento del dirigente è meritevole di adeguata sanzione; l’inibizione inflitta dal G.S. appare perciò commisurata ai fatti contestati. Per quanto concerne, infine, la posizione del calciatore Massimo Proietti, l’arbitro ha confermato che egli è stato espulso per un fallo volontario, a palla lontana, nei confronti di un avversario; dopo la notifica dell’espulsione, il Sig. Proietti si avvicinava all’arbitro offendendolo più volte ed abbandonava il campo dopo circa un paio di minuti, nel corso dei quali reiterava le offese al direttore di gara. La squalifica irrogata dal G.S. è dunque corretta e meritevole di conferma P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it