COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 10.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – COLONIA DISPUTATA A FOLIGNO IL 14.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANNI DIEGO FINO AL 31/12/2013.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 127 del 10.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO - COLONIA DISPUTATA A FOLIGNO IL
14.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
NR. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN
RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANNI DIEGO FINO AL
31/12/2013.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.05.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la Società A.S.D. Real Avigliano chiedendo la
riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal
medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere nei suoi
confronti dal calciatore Manni Diego che, espulso per doppia ammonizione teneva un
comportamento reiteratamente offensivo e lo spintonava in maniera vigorosa. Tale
episodio merita adeguata sanzione; tuttavia, la Commissione ritiene che esso sia
inquadrabile quale smodata protesta piuttosto che condotta propriamente violenta.
Atteso quanto sopra, a parere di questa Commissione, la squalifica inflitta dal G.S. può
essere ridotta fino al 31/10/2013.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Manni Diego
fino al 31/10/2013.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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