COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 10.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA VIRTUS FOLIGNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS FOLIGNO – NESTOR CALCIO DISPUTATA A FOLIGNO IL 21.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 121 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •L’AMMENDA DI €. 1.000,00; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPAGNACCI LUCA PER DUE GIORNATE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 10.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA VIRTUS FOLIGNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS FOLIGNO – NESTOR CALCIO DISPUTATA A FOLIGNO IL 21.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 121 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •L’AMMENDA DI €. 1.000,00; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPAGNACCI LUCA PER DUE GIORNATE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.05.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la Società ASD Polisportiva Virtus Foligno chiedendo la riduzione delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo relativo alla posizione del calciatore Campagnacci Luca, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto concerne la sanzione dell’ammenda alla società,il Direttore di gara ha confermato che al 41° del secondo tempo veniva accerchiato da alcuni calciatori della Virtus Foligno i quali protestavano vibratamente e pronunciavano frasi offensive ed irriguardose nei suoi confronti; in quel concitato contesto l’arbitro veniva attinto da un colpo alla nuca che le procurava momentaneo dolore. L’arbitro ha, peraltro, dichiarato che un paio di dirigenti della Virtus Foligno l’hanno accompagnata negli spogliatoi tranquillizzandola e consentendole di lasciare l’impianto sportivo senza alcun problema. Alla luce di ciò, nonché dell’incertezza in merito alla volontarietà del gesto compiuto da un tesserato della Virtus Foligno, appare equo contenere l‘ammenda in €. 700,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda alla società ad €.700,00. Dichiara inammissibile il reclamo relativo alla posizione del calciatore Campagnacci Luca. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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