F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. SAVINI ULISSE (AGENTE FIFA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (NOTA N. 2192/992PF11-12/SP/BLP DEL 18.10.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 6.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. SAVINI ULISSE (AGENTE FIFA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (NOTA N. 2192/992PF11-12/SP/BLP DEL 18.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 6.12.2012) Il sig. Ulisse Savini ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, (Com. Uff. n. 50 del 6 dicembre 2012), che lo aveva sanzionato, con la sospensione della licenza di agente di calciatori per mesi 2 e con una ammenda di € 5.000,00. La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare sulla base del deferimento della Procura Federale del 18 ottobre 20120 novembre 2011: - del sig. Marco Perrotta, calciatore tesserato con la società Delfino Pescara 1936 S.r.l. per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori e dell’art. 28 N.O.I.F., per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Ulisse Savini, quando in realtà rivestiva lo status di calciatore “giovane di serie”; - del medesimo sig. Ulisse Savini, agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli art. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti Calciatori, per aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Perrotta Marco, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore; - della società Delfino Pescara 1936 S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per la condotta ascritta al proprio tesserato. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 50/CDN del 6 dicembre 2012, l’adita Commissione Disciplinare Nazionale, reputando sussistenti le violazioni disciplinari contestate ai soggetti deferiti, ha inflitto: - al calciatore Marco Perrotta la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 5.000,00; - all’agente di calciatori Ulisse Savini la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 e l’ammenda di € 5.000,00; - alla società Delfino Pescara 1936 S.r.l. la sanzione dell’ammenda per € 5.000,00. Avverso tale provvedimento sanzionatorio ha proposto tempestivo gravame il Savini, chiedendone l’annullamento relativamente alla sanzione inflittagli, ovvero, in via graduata, la riduzione delle sanzione medesima. Il proposto ricorso è meritevole di accoglimento. Reputa questa Sezione della Corte di Giustizia Federale, infatti, che non vi sia ragione per discostarsi dal proprio orientamento interpretativo, assunto in fattispecie del tutto analoghe a quella per cui è giudizio (decisione Torchia - Formato, pubblicata in Com. Uff. n. 127/CGF del 2.1.2013 e decisione Meozzi pubblicata in Com. Uff. n. 153/CGF del 25.1.2013 ), nelle quali è stato affermato che il silenzio del Regolamento Agenti Calciatori sulla disciplina da applicare ai “giovani di serie” maggiorenni non può comportare la tanto accentuata disparità di trattamento, rispetto ai loro pari status minorenni, pretesa dalla Procura Federale. Alla luce di ciò, non può non reputarsi che l’art. 23 Regolamento Agenti Calciatori abbia introdotto una disciplina specifica per i soli “giovani di serie” minorenni, in ragione della particolare attenzione da riservarsi all’attività contrattuale degli stessi, considerando viceversa quelli maggiorenni, al momento della conclusione del loro primo contratto professionistico, per ciò stesso, già “professionisti”, attribuendo così efficacia assorbente alla qualifica oggettiva che essi andranno ad assumere mediante la conclusione del contratto. In pratica, è la natura del contratto da concludere che qualifica il soggetto che lo sottoscrive, con la conseguenza che il calciatore che non possiede ancora la qualifica di professionista acquista la medesima, ai fini che qui rilevano, proprio in ragione della conclusione del suo primo primo contratto professionistico, al momento della sua sottoscrizione. Diversamente opinando, peraltro, come ampiamente motivato dal precedente conforme richiamato, al quale si rinvia, il Regolamento Agenti Calciatori della F.I.G.C. si porrebbe in insanabile contrasto con il Regolamento F.I.F.A., che nelle sue premesse stabilisce che ogni Federazione nazionale ha l’obbligo di redigere un proprio regolamento sull’attività degli agenti di calciatori, che dovrà contenere i principi espressi nel Regolamento F.I.F.A. medesimo, il quale, peraltro, non pone alcun divieto, né alcun limite, alla rappresentanza ed assistenza da parte di un agente a favore di un “giovane di serie”, sia esso minorenne o maggiorenne, al contrario riconoscendo ad ogni calciatore, senza alcuna discriminazione, il diritto di essere assistito da un agente nella stipula di qualsiasi contratto professionistico. Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Ulisse Savini e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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