F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F. DOVUTO ALLA SOCIETÀ A.S. CAS.MO IN RELAZIONE AL CALC. DE LUCA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 3.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it
2) RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F. DOVUTO ALLA SOCIETÀ A.S. CAS.MO IN RELAZIONE AL CALC. DE LUCA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 3.12.2012)
Con ricorso tempestivamente proposto l’A.S. Varese ha impugnato la delibera C.V.E. in epigrafe indicata, per avere questa dichiarato inammissibile il reclamo dalla stessa società proposto avverso la certificazione del competente Ufficio federale ex art. 99 bis N.O.I.F. concernente il premio alla carriera relativo al calciatore Giuseppe De Luca. La ricorrente consura l’impugnata decisione, che ha dichiarato l’inammissibilità del suddetto reclamo, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S., richiamato dall’art. 50, stesso Codice, per non aver provveduto, contestualmente alla sua proposizione, alla comunicazione dello stesso anche alla controparte ASD CAS.MO ed al predetto calciatore De Luca.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che nel caso di specie non si configurerebbe un’ipotesi di mancata, ma solo di ritardata comunicazione, avendo la stessa provveduto a comunicare il proposto ricorso alle controparti, con efficacia sanante, ancorché successivamente al decorso del termine decadenziale previsto dal C.G.S.. Il proposto ricorso non è meritvole di accoglimento. Risulta palese, infatti, che nel sistema per la proposizione dei ricorsi avanti agli organi di Giustizia Sportiva disciplinato dal C.G.S., qualora, come nel caso di specie, i soggetti destinatari del reclamo siano una pluralità, tutti essi devono considerarsi necessariamente destinatari della comunicazione dello stesso contestualmente all’Organo di Giustizia adito, entro il termine decadenziale previsto dalle disposizioni regolamentari. In ragione di ciò, pur a fronte della tardiva comunicazione ai soggetti controinteressati del reclamo in esame - alla quale non può in alcun modo attribuirsi efficacia sanante dell’intervenuto decorso del termine decadenziale - la C.D.N. non avrebbe potuto sottrarsi alla declaratoria di inammissibilità dello stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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