F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA GROSSETO/PADOVA DEL 2.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 69 del 5.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA GROSSETO/PADOVA DEL 2.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 69 del 5.2.2013)
Con Com. Uff. n. 69 del 5 febbraio 2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B disponeva a carico della U.S. Grosseto F.C. S.r.l il pagamento di una ammenda di € 4.000,00, per avere, un componente non identificato della panchina, lanciato una bottiglietta all’indirizzo dell’ Arbitro senza colpirlo. In particolare, al 29’ del secondo tempo della gara Grosseto/Padova del 2.2.2013, è stata gettata in campo una bottiglietta d’acqua, tappata e semivuota, come rilevato tanto nel referto dell’Arbitro, Sig. Marco Di Bello della sez. di Brindisi, tanto dai collaboratori della Procura Federale, Sig.ri Gianmichele Corona e Danilo Caleca. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, in data 14.2.2013, la U.S. Grosseto F.C. S.r.l. chiedendo, in via principale, l’annullamento e/o la revoca della sanzione irrogata e, in via gradata, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia. Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti motivi. Nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale, Sig.ri Gianmichele Corona e Danilo Caleca, del 3.2.2013, si legge testualmente che: “Al 29° della seconda frazione di gioco dalla panchina del Grosseto veniva lanciata in campo, all’indirizzo dell’arbitro, senza colpire, una bottiglietta d’acqua tappata”. Nel referto dell’arbitro di gara, il Sig. Marco Di Bello della sez. di Brindisi, nella sezione: “Comportamento del pubblico” è riportato: “Al 29° del 2° tempo vedevo l’arrivo in campo di una bottiglietta piccola di acqua semipiena. Non capivo se la stessa fosse stata lanciata dalla tribuna o dal campo per destinazione. La stessa comunque non colpiva nessuno”. La difesa della Società sostiene che esisterebbe un’evidente discrasia tra la descrizione della fattispecie come riportata nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale e quanto invece scritto nel referto del direttore di gara. In particolare, sostiene parte ricorrente che tale contraddittorietà lascerebbe trasparire significativi dubbi in ordine alla effettiva antidoverosità del comportamento, non essendovi certezza se il lancio della bottiglietta sia stato opera di un componente della panchina del club reclamante ovvero che se sia stata lanciata dalla tribuna all’indirizzo del direttore di gara. Inoltre, avrebbe errato il Giudice Sportivo non avendo considerato la circostanza, incontestata, che la bottiglietta in questione non aveva colpito nessuno. Il Collegio, in primo luogo, rileva che non vi è significativa contraddittorietà tra quanto riportato dal verbale dell’arbitro e quanto sostenuto dal collaboratore della Procura Federale, in quanto quest’ultimo si è limitato a specificare in maniera puntuale le circostanze della fattispecie che sono sfuggite al direttore di gara, evidentemente impegnato a seguire lo sviluppo del gioco e pertanto impossibilitato, suo malgrado, a osservare attentamente quanto avveniva nel corso della gara sulla panchina della squadra ospitante. Peraltro il referto arbitrale appare anche “sbarrato” nella parte in cui inizialmente riportava l’episodio, ad ulteriore conforto del fatto che il direttore di gara non ha visto da dove provenisse la bottiglietta. Pertanto, valenza effettivamente probante circa l’avvenuto lancio può allo stato attribuirsi al solo rapporto dei collaboratori della Procura Federale, che hanno descritto l’evento. In secondo luogo, la circostanza per cui la bottiglietta lanciata non abbia colpito nessuno (e, nel caso di specie, l’arbitro, pur lanciata al suo indirizzo) non può costituire, certamente, una causa di giustificazione per la società, i cui tesserati, seppur non identificati, si siano resi responsabili di una condotta di tal fatta. Condotta che è comunque grave e di per sé pericolosa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. di Grosseto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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