F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL CALCIATORE ABOU DIOP AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CAGLIARI/TORINO DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 26.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL CALCIATORE ABOU DIOP AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CAGLIARI/TORINO DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 26.2.2013)
Con decisione del 26 febbraio 2013, Com. Uff. n. 155, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 24 febbraio 2013 tra il Cagliari ed il Torino valevole per il Campionato di Serie A, settima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Torino Diop Abou la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore con una manata al volto; infrazione rilevata da un Arbitro addizionale”. Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Torino F. C. S.p.A., la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata violenta anziché semplicemente scorretta, cosa che avrebbe consentito di ridurre la squalifica irrogata. E che si fosse trattato di un episodio non connotato da gravità era dimostrato, secondo la società appellante, dalla circostanza che esso si era, in realtà, verificato non a giuoco fermo ma durante un’azione di giuoco, caratterizzandosi, quindi, come un semplice, sia pur vigoroso, contrasto fisico. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica, con eventuale commutazione di parte di essa in una sanzione pecuniaria. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. Quello che, infatti, determina la valutazione della gravità del comportamento di un calciatore, e, di conseguenza la misura della sanzione da infliggere, non è soltanto la circostanza che il fatto sia avvenuto durante lo svolgimento di un’azione o a giuoco fermo, cosa che pure riveste una certa rilevanza, ma piuttosto l’oggettiva delibazione relativa alla natura, all’entità, e si potrebbe aggiungere, alla pericolosità del gesto di cui si discute, per cui deve essere qualificato come violento, e quindi suscettibile dell’irrogazione della corrispondente sanzione, quel comportamento le cui oggettive caratteristiche lo fanno definire tale, anche in considerazione della sua estraneità alla dinamica del giuoco. Nel caso di specie, anche volendo, in ipotesi, aderire alla prospettazione difensiva secondo la quale l’episodio sarebbe accaduto nel corso di un’azione e non a giuoco già interrotto, circostanza quest’ultima probabilmente già tenuta presente nella determinazione dell’entità della sanzione da infliggere, rimane insuperabile la valutazione relativa alla intrinseca valenza violenta, oltre che alla volontarietà, del colpo inflitto al calciatore avversario. Essendo, poi, stata irrogata la squalifica nel minimo edittale previsto per tale tipo di infrazione, non vi è spazio per la sua riduzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Abou Diop e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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