F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL SIG. SEAN SOGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE SINO AL 20.3.2013 INFLITTA SEGUITO GARA BARI/HELLAS VERONA DEL 27.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 78 del 27.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DEL SIG. SEAN SOGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE SINO AL 20.3.2013 INFLITTA SEGUITO GARA BARI/HELLAS VERONA DEL 27.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 78 del 27.2.2013)
Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Sean Sogliano, D.S. della Hellas Verona F.C. S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 78 del 28.2.2013) del Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B, che gli aveva inflitto, seguito gara Bari/Verona del 27.2.2013, l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito Federale a tutto il 20.3.2013, per avere, al 32° del 1° tempo, rivolto all'Arbitro l'epiteto insultante “sei una testa di c....” a gioco fermo. Con i motivi scritti il ricorrente ha rilevato, in via preliminare, che la sanzione inflittagli con la contestata recidiva era da considerarsi frutto di una errata applicazione della stessa da parte del Giudice Sportivo, atteso che, come si evinceva dal referto arbitrale, l'epiteto era stato, in realtà, rivolto ad un giocatore avversario. Da ciò conseguiva un ridimensionamento, nella sua gravità, dell'episodio antidisciplinare erroneamente sanzionato. Ha ulteriormente eccepito l'eccessività e vessatorietà della sanzione irrogatagli corrispondente addirittura a ben 4 giornate di attività agonistica. Ha, infine, concluso chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità e/o annullabilità della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa a tutto il 14.3.2013. Alla seduta dell’8.3.2013, fissata davanti alla C.G.S. – 1° Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione. Osserva, infatti, questa Corte che la condotta del ricorrente, riferita ad un giocatore avversario e non all'arbitro, pur censurabile, sia comunque meritevole di sanzione, seppure meno afflittiva nella sua entità, in base al criterio della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta posta in essere. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Sean Sogliano riduce la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 14.3.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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