F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL SIG. KALADZE KAKHA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013) 7. RICORSO DEL SIG. DAVIDE BIONDINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013) 8. RICORSO DEL CALCIATORE BIRSA VALTER AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013) 9. RICORSO DEL GENOA C.F.C. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE MESI 1 E AMMENDA DI € 30.000,00 AL SIG. PREZIOSI ENRICO; – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. SEBASTIEN FREY, – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. ANDREAS GRANQVIST, – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. MARCO ROSSI, – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. CESARE BOVO, – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. JURAJ KUCKA, – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. LUCA ANTONELLI, – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. CRISTOBAL JORQUERA, – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. LUIS MIGUEL PINTO VELOSO, – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. JOSE EDUARDO BISCHOFE – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. GIANDOMENICO MESTO, – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. ALBERTO GIARDINO – AMMENDA DI € 100.000,00 ALLA SOCIETÀ INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 2, C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013) 10. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL CALC. PALACIO RODRIGO SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, 6 COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL SIG. KALADZE KAKHA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013) 7. RICORSO DEL SIG. DAVIDE BIONDINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013) 8. RICORSO DEL CALCIATORE BIRSA VALTER AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013) 9. RICORSO DEL GENOA C.F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI 1 E AMMENDA DI € 30.000,00 AL SIG. PREZIOSI ENRICO; - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. SEBASTIEN FREY, - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. ANDREAS GRANQVIST, - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. MARCO ROSSI, - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. CESARE BOVO, - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. JURAJ KUCKA, - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. LUCA ANTONELLI, - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. CRISTOBAL JORQUERA, - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. LUIS MIGUEL PINTO VELOSO, - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. JOSE EDUARDO BISCHOFE - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. GIANDOMENICO MESTO, - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. ALBERTO GIARDINO - AMMENDA DI € 100.000,00 ALLA SOCIETÀ INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 2, C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013) 10. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL CALC. PALACIO RODRIGO SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, 6 COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013) La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 8 marzo 2012 per decidere in ordine ai seguenti ricorsi, presentati contro le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in riferimento alla gara Genoa/Siena del 22 aprile 2012: (i) ricorso del Sig. Kakha Kaladze, avverso la sanzione della ammenda di € 10.000,00, inflitta per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.; (ii) ricorso del Sig. Davide Biondini, avverso la sanzione della ammenda di € 10.000,00, inflitta per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.; (iii) ricorso del Sig. Valter Birsa, avverso la sanzione della ammenda di € 10.000,00, inflitta per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.; (iv) ricorso del Genoa C.F.C. avverso le sanzioni, inflitte per violazione degli artt. 1, comma 1 e 4 commi 1 e 2, C.G.S, di: - inibizione di un mese ed ammenda di € 30.000,00 irrogate al Sig. Preziosi Enrico; - ammenda di € 10.000,00 irrogata a ciascuno dei Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Giandomenico Mesto, Alberto Giardino; (v) ricorso della F.C. Internazionale Milano avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta al Sig. Palacio Rodrigo, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S.. Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, da parte del Procuratore federale: (i) del Sig. Enrico Preziosi, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver invitato e, comunque, consentito che i propri calciatori durante la gara Genoa/Siena del 22 aprile 2012 – interrotta a causa di una contestazione, preventivamente organizzata, all’inizio del secondo tempo di giuoco, da un gruppo di sedicenti tifosi - consegnassero le magliette di giuoco a fronte di una specifica richiesta, cedendo così ad una illegittima pretesa loro rivolta e legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo come quello tenuto dai predetti tifosi; (ii) del Sig. Francesco Salucci, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver consentito, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, nelle medesime circostanze di fatto e tempo di cui sopra, che i propri calciatori consegnassero le relative magliette di giuoco ai predetti tifosi; (iii) dei Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Kahka Kaladze, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver deciso e, comunque, consegnato, sempre nelle anzidette circostanze di fatto e di tempo, le magliette di giuoco ai suddetti tifosi; (iv) del Sig. Giuseppe Sculli, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver reso dichiarazioni non veritiere alla Procura Federale, in quanto perfettamente a conoscenza dell’organizzazione preventiva della contestazione, nonché della preordinazione dei tumulti per la gara Genoa/Siena e per aver successivamente intrattenuto contatti con alcuni esponenti della tifoseria ultras locale, di cui era il punto di riferimento per ogni “esigenza connessa al tifo”, commentando, tra l’altro, ed in modo disinvolto, i fatti accaduti ed il suo comportamento tenuto durante i disordini in questione; (v) della Società, per l’accertamento della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante e per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente ed ai propri calciatori, così come descritto nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv). Resistevano al deferimento tutti i deferiti, presentando proprie memorie difensive, ad eccezione del Sig. Davide Biondini. In particolare, i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso e Luca Antonelli lamentavano la violazione del principio del “ne bis in idem”, in quanto il Giudice Sportivo si sarebbe già pronunciato sulla gara oggetto di contestazione, ritenendo meritevole di sanzione esclusivamente il comportamento dei tifosi del Genoa. Nel merito, i predetti Signori invocavano l’esimente dell’art. 54 c.p., per aver agito per la necessità di salvarsi dal pericolo di un grave danno alla persona. I Sig.ri Enrico Preziosi e Francesco Salucci eccepivano, a loro volta, la violazione del principio del “ne bis in idem”, per il medesimo principio di cui sopra, contestando, altresì, l’esistenza dei fatti loro ascritti. I Sig.ri Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa eccepivano di aver aderito ad una richiesta avanzata dalla Società e/o del capitano Marco Rossi e, comunque, di aver agito in una situazione di assoluta insicurezza ambientale. Il Sig. Giuseppe Sculli, rilevato che “nemo tenetur se detergere”, escludeva che dalle intercettazioni potesse discendere la consapevolezza in ordine alla premeditazione della protesta. Innanzi alla Commissione Disciplinare comparivano il Procuratore Federale, Dr. Stefano Palazzi ed il Sostituto procuratore, Avv. Antonio Villani, i quali chiedevano l’accertamento delle responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni: (i) al Sig. Enrico Preziosi, l’inibizione di un mese e l’ammenda di € 100.000,00; (ii) al Sig. Francesco Salucci, l’inibizione di quindici giorni; (iii) ai Sig.ri Davide Biondini. In particolare, i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Luca Antonelli, Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa, l’ammenda di € 30.000,00 ciascuno; (iv) al Sig. Giuseppe Sculli, la squalifica di tre mesi; (v) alla Società, l’ammenda di € 300.000,00. Comparivano, altresì, i Sig.ri Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, il Sig. Giuseppe Sculli, nonché i difensori degli altri deferiti, i quali si riportavano alle memorie difensive, ad eccezione del legale del Sig. Biondini, il quale concludeva per il proscioglimento dell’incolpato. La Commissione Disciplinare Nazionale riteneva fondato e, conseguentemente, accoglieva l’eccezione dei deferiti in merito alla violazione del principio del “ne bis in idem”, riconoscendo “la totale sovrapponibilità tra i fatti di cui al deferimento in questione e quelli portati a conoscenza del Giudice Sportivo, a nulla rilevando, in questa sede, quale sia stato il provvedimento da questi adottato quanto, piuttosto, la circostanza che il Giudice Sportivo abbia avuto tutti gli elementi per valutare ed eventualmente sanzionare i fatti ascritti ai deferiti”. Per queste ragioni, la Commissione, accogliendo la predetta eccezione, dichiarava il deferimento in questione improcedibile nei confronti dei soggetti deferiti. Con la medesima decisione, la Commissione accertava, altresì, lo stretto rapporto esistente tra alcuni elementi di spicco della frangia di contestatori, autori degli episodi verificatisi in occasione della gara Genoa – Siena, ed il Sig. Sculli, pur non essendoci la prova certa circa la preventiva conoscenza da parte di quest’ultimo in ordine alla premeditazione della protesta: in particolare, sarebbe stato provato - attraverso le numerose intercettazioni telefoniche condotte dalla Questura di Cremona - che il Sig. Sculli svolgeva il ruolo di portavoce del malcontento della frangia violenta della tifoseria, facendosi portavoce, con i compagni di squadra, dei messaggi a contenuto intimidatorio da questi provenienti e ponendo in essere, in tal modo, comportamenti che violano i principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare la condotta dei tesserati e degli atleti nei rapporti riferibili all’attività sportiva. In ragione di quanto sopra, la Commissione infliggeva al Sig. Sculli la sanzione della squalifica per un mese ed alla Società la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., il quale sostiene come la predetta decisione appaia viziata da error in judicando, in quanto, dichiarando esistente la violazione del principio del “ne bis in idem”, la Commissione non avrebbe tenuto conto della palese diversità delle circostanze oggetto del deferimento e del procedimento dinanzi al Giudice Sportivo. Ed, invero, a detta del Procuratore Federale, mentre il Giudice Sportivo avrebbe comminato alla Società la sanzione di disputare le successive due gare a porte chiuse, a causa del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori, il deferimento del Procuratore federale medesimo avrebbe avuto ad oggetto la consegna della maglie di giuoco da parte dei giocatori del Genoa ad alcuni sostenitori. A sostegno del fatto che il Giudice Sportivo si sia pronunciato esclusivamente sul comportamento dei sostenitori del Genoa, vi è la segnalazione di prrova televisiva, da parte della Procura Federale, ex art. 35, comma 2.2., C.G.S., relativa, quindi, esclusivamente al comportamento della tifoseria. Per questi motivi, il Procuratore federale chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e, conseguentemente, la ritrasmissione degli atti alla Commissione medesima ai fini della pronuncia sul merito. Contro il ricorso del Procuratore federale hanno presentato, attraverso diverse memorie, controdeduzioni i Sig.ri Enrico Preziosi, Francesco Salucci, Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli e la Società. Tutti i predetti soggetti hanno insistito per l’accertamento della violazione del principio del “ne bis in idem”, rilevando come il Giudice Sportivo avrebbe reso la propria pronuncia su tutto quanto oggetto di risultanze probatorie contenute negli atti ufficiali a lui rimessi, emettendo provvedimenti disciplinari sulle condotte della tifoseria del Genoa, in quanto meritevoli di essere sanzionate, e non sanzionando il comportamento dei giocatori, del Presidente e del dirigente della Società in quanto non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanzionatorio. A detta dei suddetti soggetti, quindi, il Giudice Sportivo avrebbe già esaminato anche la condotta dei giocatori, del Presidente e del dirigente della Società, ritenendola non meritevole di essere sanzionata, con la conseguente necessità di considerare il deferimento del Procuratore Federale improcedibile, in quanto avente ad oggetto le medesime circostanze prese in esame dal Giudice Sportivo. La Corte di Giustizia Federale, riunitasi in data 15 novembre 2012, ha accolto il ricorso della Procura Federale e ha accertato come le circostanze oggetto del deferimento del Procuratore federale e quelle esaminate dal Giudice Sportivo siano differenti: le prime riguardano il comportamento tenuto dai calciatori, dal Presidente e dal dirigente del Genoa, in relazione all’atto della consegna delle proprie maglie ai tifosi, mentre le seconde hanno ad oggetto esclusivamente la condotta violenta della tifoseria del Genoa stesso. La Corte ha precisato, altresì, che quanto sopra argomentato appariva confermato dalla segnalazione al Giudice Sportivo, da parte della Procura Federale, avente ad oggetto la visione delle immagini televisive ex art. 35, comma 2.2., C.G.S., relativa, cioè, alla sola condotta dei sostenitori. Per tali motivi, la Corte ha ritenuto non sussistente, nel caso di specie, alcuna violazione del principio del “ne bis in idem” e ha, pertanto, rimesso la decisione, ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S., alla Commissione Disciplinare Nazionale, perché quest’ultima potesse esaminare nel merito la condotta posta in essere dai soggetti deferiti. Innanzi alla Commissione Disciplinare, riunitasi in data 7 febbraio 2013, sono comparsi (i) la Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento delle richieste sanzionatorie già presentate nel corso della precedente fase di giudizio, (ii) i difensori dei deferiti, che si sono riportati alle difese già presentate nel corso del procedimento, (iii) nonché il difensore del Sig. Biondini, il quale ha fatto prevenire una memoria, deducendo la duplice scriminante della sussistenza dello stato di necessità e dell’essersi adeguato alle direttive della società ed assumendo, tra l’altro, l’inconsistenza dell’addebito che era stato mosso al Sig. Biondini medesimo, anche in ragione del fatto che il Giudice Sportivo non avrebbe emesso alcuna sanzione nei confronti del giocatore stesso, nonostante avesse tutti gli elementi per valutare la condotta di quest’ultimo. La Commissione Disciplinare Nazionale, nella propria decisione, ha rilevato come il gesto di togliersi la maglia di gioco durante una gara costituisce il venir meno ai valori dello sport, a nulla rilevando, in termini di attenuante o, addirittura, di esimente, l’aver agito su espresso invito del presidente della Società. La Commissione precisa, altresì, che, nonostante ci si trovasse in un contesto di particolare tensione, “non si era però sconfinato in una sorta di stato di necessità, atteso che, come risulta dagli atti, il preposto all’ordine pubblico aveva garantito che, grazie alla presenza ed agli interventi della forza pubblica, non vi fossero pericoli per l’incolumità dei calciatori”. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, ritenendo violato l’art. 1, comma 1, C.G.S., accoglieva il deferimento, salvo che per il Sig. Salucci, ed infliggeva: (i) al Sig. Enrico Preziosi, la sanzione dell’inibizione di mesi uno e l’ammenda di € 30.000,00; (ii) ai Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Giandomenico Mesto, Alberto Giardino, Kakha Kaladze, Davide Biondini, Palacio Rodrigo e Valter Birsa, l’ammenda di € 10.000,00 ciascuno; (iii) alla Società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., l’ammenda di € 100.000,00. Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso i Sig.ri Kakha Kaladze, Davide Biondini, Valter Birsa, la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. per i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Giandomenico Mesto, Alberto Giardino, nonché la F.C. Internazionale Milano, per il Sig. Palacio Rodrigo. Eccezione comune a quasi tutti i deferiti è il richiamo allo stato di necessità che ha costretto gli stessi a togliersi le maglie di gioco ed a consegnare le stesse ai tifosi: a detta dei predetti giocatori, invero, il loro comportamento sarebbe stato imposto da circostanze quali il pericolo per l’incolumità pubblica e dei calciatori stessi, già pesantemente minacciati dai tifosi, ed il rischio di subire una pesante penalizzazione qualora la gara fosse stata definitivamente interrotta. Inoltre, i calciatori giustificano la propria condotta assumendo di aver obbedito ad una indicazione delle propria dirigenza e del proprio capitano, indicazione questa opportuna per ripristinare i presupposti di garanzia di sicurezza necessari. In merito alla posizione del Sig. Enrico Preziosi, la Società sostiene che quest’ultimo non avrebbe invitato i giocatori a consegnare le magliette, in quanto avrebbe fatto il proprio ingresso in campo soltanto quando tale decisione era già stata presa dai calciatori presenti. Il Sig. Preziosi avrebbe, pertanto, semplicemente acconsentito a che la decisione già presa fosse attuata. In aggiunta alle difese appena riportate, il Sig. Palacio insiste, poi, per l’accertamento del ne bis in idem, in quanto i medesimi fatti oggetto del deferimento sarebbero già stati oggetto di pronuncia da parte del Giudice Sportivo. Quanto poi alla posizione del Sig. Biondini, quest’ultimo assume di non aver direttamente interloquito con il Vice Questore Vicario, il quale consigliava di non aderire alle richieste dei tifosi, garantendo il ripristino delle condizioni di sicurezza, e di aver semplicemente adempiuto ad una direttiva della propria società, della cui eventuale illegittimità non poteva in alcun modo avvedersi. All’udienza di questa Corte, tenutasi in data 8 marzo 2013, sono presenti la Procura Federale, la quale chiede la conferma della sentenza della Commissione Disciplinare, per la Genoa F.C.F. ed i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Giandomenico Mesto, Alberto Giardino, l’Avv. Grassani, per il Sig. Biondini, l’Avv. Bianchi, per la Internazionale Milano S.p.A., l’Avv. Raffaelli, per il Sig. Birsa, l’Avv. Pantaleo Longo. Nessuno è comparso per il Sig. Kaladze. La Corte, esaminati gli atti, riunisce i ricorsi e rileva come, nonostante il clima di particolare tensione che si era creato nel corso della partita in questione ed il delicato stato psicologico di tutti i protagonisti, non vi erano i presupposti e gli elementi necessari perché si potesse configurare uno stato di necessità, tale da giustificare il comportamento dei giocatori e della dirigenza della Genoa F.C.F. Ciò detto in quanto, così come risulta dagli atti e rilevato anche dalla Commissione Disciplinare nella propria decisione, il Vice Questore aveva provveduto a tranquillizzare tutti i soggetti presenti in campo, raccomandandosi di non dare seguito alle provocazioni ed alle richieste dei facinorosi, garantendo che l’intervento della forza pubblica avrebbe evitato l’insorgere di pericoli per i calciatori ed il pubblico ed avrebbe ripristinato le condizioni di sicurezza necessarie. L’eccezione dello stato di necessità si pone in contrasto, altresì, con le affermazioni rese in sede di audizione da taluni ricorrenti alla procura Federale, in base alle quali risulta ammessa la loro volontà di evitare, togliendosi le magliette ed assecondando le richieste dei tifosi, non già ripercussioni personali, ma una penalizzazione della squadra qualora la gara non fosse proseguita. È di tutta evidenza, invero, che il voler evitare penalizzazioni della squadra non può giustificare l’appello ad uno stato di necessità, in presenza delle rassicurazioni offerte dal Vice-Questore in ordine alle condizioni di sicurezza dei medesimi ricorrenti e degli spettatori in generale. La Corte conferma, altresì, quanto deciso dalla Commissione Disciplinare in merito alla presunta esimente costituita dall’aver agito su indicazione della società di appartenenza: ogni calciatore coinvolto nei fatti oggetto del presente procedimento era, infatti, libero di agire secondo la propria volontà, non essendo obbligato a seguire le direttive della propria squadra. Dimostrazione di quanto appena affermato è il comportamento del Sig. Sculli, unico giocatore a non aver aderito alle richieste dei tifosi ed alle indicazione della società. In merito alla posizione del Sig. Preziosi, è del tutto ininfluente, ai fini del decidere, la circostanza per cui lo stesso sarebbe entrato in campo solo quando la decisione dei calciatori di consegnare le magliette ai tifosi era già stata presa. L’aver, invero, invitato a consegnare le magliette o l’aver semplicemente acconsentito a tale decisione, anche passivamente, risulta essere del tutto irrilevante ai fini della responsabilità a carico dello stesso Sig. Preziosi per i fatti accaduti. Con riferimento all’eccezione sollevata dal Sig. Palacio in merito alla violazione del principio del ne bis in idem, la Corte conferma quanto dalla stessa sostenuto nella precedente fase di giudizio: non può essere riscontrata, infatti, nel caso di specie, una violazione del principio del ne bis in idem, in quanto le circostanze oggetto del deferimento del Procuratore Federale avevano ad oggetto il comportamento tenuto dai calciatori, in relazione all’atto della consegna delle proprie maglie ai tifosi, mentre quelle esaminate dal Giudice Sportivo riguardavano esclusivamente la condotta violenta della tifoseria del Genoa stesso. Quanto appena detto è confermato, tra l’altro, dalla segnalazione al Giudice Sportivo, da parte della Procura Federale, avente ad oggetto la visione delle immagini televisive ex art. 35, comma 2.2., C.G.S., relativa, cioè, alla sola condotta dei sostenitori. In relazione, infine, al Sig. Biondini, risulta ugualmente ininfluente la circostanza per cui lo stesso non avrebbe direttamente parlato con il Vice Questore: atteso il tempo trascorso nel campo (circa 44 minuti), è, invero, del tutto inverosimile che il Sig. Biondini non fosse venuto a conoscenza di quanto dal Vice Questore sostenuto in ordine alla assoluta assenza di uno stato di necessità. Il fatto, poi, che il calciatore in questione non sia stato sanzionato dal Giudice Sportivo è, allo stesso modo, irrilevante, atteso che quest’ultimo ha provveduto a giudicare, come detto, esclusivamente il comportamento dei tifosi, non prendendo in considerazione la condotta tenuta dai calciatori, oggetto, invece, del presente procedimento. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6, 7, 8, 9 e 10, li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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