F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 18 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: a) DEL SIG. STEFANO FLORIT; b) DEL SIG. EMIDIO ZANIER, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S – IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 11.3, LETTERA B (PAG. 114) DEL COM.UFF. N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 8810/109 PF 11-12/SP/BLP DEL 5.6.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 13.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 18 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: a) DEL SIG. STEFANO FLORIT; b) DEL SIG. EMIDIO ZANIER, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S – IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 11.3, LETTERA B (PAG. 114) DEL COM.UFF. N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8810/109 PF 11-12/SP/BLP DEL 5.6.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 13.3.2013) Il Procuratore Federale ha proposto ricorso avverso la decisione della C.D.N., pubblicata sul Com. Uff. n. 74/CDN del 13.3.2013, comunicata il 14.3.2013, con la quale è stato, tra l’altro, rigettato il deferimento con conseguente proscioglimento da ogni addebito dei sigg.ri Stefano Florit, calciatore tesserato per la A.S.D. Sangiorgina e collaboratore del S.G.S. del Friuli Venezia Giulia e del sig. Emidio Zanier, Dirigente federale responsabile della Delegazione distrettuale di Tolmezzo. Per effetto della nota trasmessa dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, la Procura Federale attivava una indagine volta ad accertare se in occasione di due Tornei giovanili, riservati alla categoria “Esordienti a 11”, l’uno organizzato dalla A.S.D. Sangiorgina e l’altro dalla A.S.D. Tolmezzo Carnia, fossero state poste in essere dalle società partecipanti, comportamenti non regolamentari e contrari a quanto autorizzato dal Comitato Regionale Friuli V.G., con particolare riguardo all’età dei partecipanti. La conseguente relativa indagine, secondo la prospettazione accusatoria, aveva consentito di accertare quanto, in sintesi, di seguito riportato : - il Comitato Regionale Friuli V.G. con note in data 29.4.2011 e 10.5.2011, inviate rispettivamente alla Sangiorgina e alla Tolmezzo Carnia, autorizzava lo svolgimento del Torneo Regionale Esordienti “Un sogno lungo 90 anni” e del Torneo Regionale Esordienti “L. Pillini”; - nelle suddette missive era, per quanto qui particolarmente rileva, precisato che «per la categoria esordienti le sostituzioni e le norme disciplinari dovevano essere regolate dal Com. Uff. n. 1 S.G.S. Roma», rinviando, per il resto, al Regolamento approvato dal Comitato Regionale FriuliVenezia Giulia; - il predetto Regolamento all’art. 2 prevedeva che i partecipanti alle due manifestazioni sportive di cui trattasi dovessero essere regolarmente tesserati F.I.G.C. con la propria società ed appartenenti alla categoria Esordienti nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1998; - con riferimento al Torneo Regionale Esordienti “Un sogno lungo 90 anni” è emerso, segnatamente in relazione alle dichiarazioni rese dall’Avv. Giuliano Del Colle, Giudice Sportivo della Delegazione di Cervignano (delegata al controllo) che la società Sangiorgina aveva rimesso agli organi di Giustizia Sportiva i soli referti arbitrali relativi alle gare disputate, e non anche le liste dei giovani calciatori che vi avevano preso parte: ciò nonostante la società fosse anche stata sollecitata ad inviarle; - il Sig. Stefano Florit, calciatore tesserato con la A.S.D. Sangiorgina e collaboratore e delegato di base del S.G.S. del C.R. Friuli V.G., responsabile della manifestazione, sentito dal Sost. proc. Federale, ha, tra l’altro, dichiarato: di aver predisposto il regolamento del Torneo e di averlo inviato a tutte le società partecipanti; di aver ricevuto, dai dirigenti-arbitri che avevano diretto le partite, oltre ai referti anche le liste dei calciatori partecipanti, e dei dirigenti accompagnatori, e di aver consegnato il tutto al segretario della Sangiorgina perché provvedesse all’invio al Giudice Sportivo della Delegazione competente; - il sig. Stefano Florit, inoltre, dichiarava di essersi recato alcuni giorni dopo la disputa del Torneo, su richiesta del coordinatore Regionale Prof. Giovanni Messina, presso la segreteria della società e di aver rilevato che le soc. Fontanafredda e Portogruaro Summaga avevano partecipato al Torneo impiegando tutti giovani nati nel 1999, in violazione di quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento; - sempre il predetto Stefano Florit riferiva, infine, di aver fatto partecipe di ciò il Prof. Giovanni Messina, in quanto coordinatore Regionale; - il Presidente della A.S.D. Sangiorgina, Michele Venturini, aveva riferito che il Regolamento era stato trasmesso a tutte le società e tutti erano a conoscenza del limite imposto dal richiamato art. 2; - i dirigenti accompagnatori e i dirigenti-arbitri delle società partecipanti al torneo ammettevano la violazione del Regolamento, giustificandosi asserendo indisponibilità dei giovani calciatori nati nel 1998, in quanto impegnati in altri tornei; -anche con riferimento al secondo dei due sopra indicati eventi sportivi, il Torneo Regionale “Esordienti a 11. 15° Memorial Loris Pillini”, organizzato dalla ASD Tolmezzo Carnia, sotto la direzione dei Sigg.ri Andrea Citran e Ivan Veritti, emergevano analoghe irregolarità; - al torneo hanno partecipato otto società (ASD Tolmezzo Carnia – ASD Gemonese – ASD Tricesimo Calcio – ASD Bujese – ASD OL3 – ASD Tarcentina – ASD Edera e l’Udinese Calcio Spa); di queste, quattro società (la ASD Gemonese – la Tricesimo Calcio – la ASD Bujese e la ASD OL3) hanno osservato il regolamento impiegando i nati nel 1998; le altre quattro società (l’Udinese Calcio Spa – la ASD Edera – la ASD Tarcentina – la ASD Tolmezzo Carnia) risultano aver violato l’art. 2 del Regolamento; - oltre che dalla documentazione acquisita, la circostanza veniva pacificamente ammessa dai rispettivi dirigenti. Con provvedimento del 5.6.2012 la Procura Federale deferiva, quindi, per quanto rileva ai fini del presente giudizio d’appello: 1) Florit Stefano, calciatore dell’ASD Sangiorgina e collaboratore del SGS del C.R. Friuli Venezia Giulia, per la violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto stabilito al paragrafo 11.3, lettera b (pag. 114) del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la Stagione Sportiva 2010-11, per avere: a) omesso ogni e qualsivoglia controllo in merito al rispetto del Regolamento del torneo da parte di alcune delle Società partecipanti, così consentendo la reiterata trasgressione della norma di cui all’art. 2 di detto regolamento che riservava la partecipazione alla manifestazione ai ragazzi nati nel 1998 con una deroga per l’impiego di soli cinque calciatori nati nel 1999; b) omesso l’invio delle distinte ufficiali dei calciatori partecipanti alle varie gare alla Delegazione di Cervignano, deputata all’esame delle questioni disciplinari attinenti la manifestazione, sebbene anche sollecitato in tal senso dal Sig. Francesco Tonizzo, responsabile della Delegazione, così occultando le prove delle violazioni regolamentari commesse da alcune delle Società partecipanti ed impedendo al G.S. competente di comminare le opportune sanzioni, con l’aggravante di essere un collaboratore del S.G.S. regionale; 3 2) Zanier Emidio, dirigente federale responsabile della delegazione distrettuale di Tolmezzo, per la violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver omesso di trasmettere - al G.S. deputato all’esame delle questioni disciplinari attinenti il Torneo Regionale Esordienti denominato “15° Memorial Loris Pillinini”, disputatosi il 5.6.2011 a Tolmezzo - i referti delle gare corredati con le distinte ufficiali relative ai calciatori partecipanti alla manifestazione e inoltre per aver pubblicato il Com. Uff. n. 68 dell’8.6.2011 della Delegazione Distrettuale della L.N.D. di Tolmezzo certificando, al paragrafo n. 7, intitolato “6° Torneo Categoria Esordienti 15° Memorial L. Pillinini”, il regolare svolgimento delle gare contrariamente a quanto in realtà verificatosi. Così instaurato il procedimento, innanzi alla C.D.N. molti dei deferiti hanno definito il giudizio ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.. Il giudizio, pertanto, proseguiva per le restanti parti. In relazione alla posizione del sig. Stefano Florit la C.D.N. evidenziava come era stato il medesimo a «riferire al coordinatore regionale del S.G.S. Prof. Me.ssina, dopo aver esaminato le liste dei giovani calciatori impiegati nel torneo, che le società Fontanafredda e Portogruaro Summaga, avevano impiegato in numero superiore a cinque i nati nel 1999 e ciò in violazione dell’art. 2 del Regolamento». Di conseguenza, la Commissione di prime cure non riteneva fondate le contestazioni mosse al Florit in ordine al presunto omesso controllo della osservanza del regolamento, «non essendo lui deputato al controllo del rispetto del regolamento da parte delle società partecipanti essendo tale compito attribuito ai dirigenti della società organizzatrice». «Egualmente, infondata» la C.D.N. ha ritenuto «la contestazione relativa all’omesso invio delle distinte ufficiali dei calciatori partecipanti al torneo, essendo anche questo un compito demandato agli organizzatori del torneo». Evidenzia, a tal proposito, la C.D.N., che il Florit «ha riferito all’organo inquirente di aver raccolto sia le distinte che i referti arbitrali e di averli consegnati al segretario della Sangiorgina». Quanto ai presunti solleciti del Sig. Tonizzo, afferma, poi, la C.D.N., «di essi non v’è traccia in atti, se non nella parola stessa del Tonizzo, che, se comunque li ha inoltrati, ciò ha fatto inviandoli alla società Sangiorgina e non al Florit». La C.D.N., pertanto, ha rigettato il deferimento nei confronti del sig. Florit. Ad eguale conclusione la C.D.N. è pervenuta con riferimento alla posizione del sig. Zanier Emidio, ritenendo infondata la contestazione allo stesso mossa, in quanto Dirigente Federale, responsabile della Delegazione distrettuale di Tolmezzo, dalla Procura Federale, di aver omesso di trasmettere, al G.S. deputato all’esame delle questioni disciplinari e regolamentari relative al torneo “15° Memorial Loris Pillini”, i referti e le distinte ufficiali relative ai calciatori partecipanti alla manifestazione e di avere, inoltre, pubblicato sul Com. Uff. n. 68 dell’8.6.2011 della Delegazione Distrettuale della LND di Tolmezzo, certificando il regolare svolgimento del torneo, contrariamente al vero. Lo Zanier ha riferito alla C.D.N. medesima che «abitualmente, essendo Tolmezzo in paese di montagna è il G.S. che passa per esaminare la documentazione relativa alle gare disputate e a lasciare tale documentazione sul tavolo del delegato con gli eventuali provvedimenti, ove adottati. Sostiene inoltre lo Zanier, contrariamente a quanto dichiarato dalla Lunazzi, vice del G.S., che non sempre quest’ultimo vista la documentazione. Nel caso in esame, lo Zanier, rilevato che nessun rilievo era stato fatto e nel convincimento che la documentazione relativa al torneo fosse stata esaminata dal G.S., ha dato corso alla pubblicazione sul Com. Uff. nella certezza (o comunque nell’incolpevole consapevolezza) che lo stesso si fosse svolto regolarmente». Per questi motivi la Commissione ha ritenuto non provati gli addebiti contestati allo Zanier ed ha, pertanto, respinto anche il deferimento nei suoi confronti instaurato. Avverso la predetta decisione propone ricorso la Procura Federale. Dopo la ricostruzione dei fatti per cui è procedimento, l’appellante Procura, quanto alla posizione del sig. Florit, ritiene che la considerazione della C.D.N. «in base al quale il Florit non sarebbe stato deputato al controllo del rispetto del regolamento, appare contrastare ineluttabilmente con la qualifica specifica con la quale il sig. Florit ha sottoscritto il regolamento del Torneo e cioè con il ruolo di “Responsabile Organizzazione”. Ritiene, infatti, questo Ufficio che, indipendentemente dalle responsabilità della società organizzatrice del Torneo e quindi dalle responsabilità del suo Presidente, sia perché anch’esso ha sottoscritto il regolamento del Torneo sia per il principio della immedesimazione organica, non si possa prescindere dall’affermazione della responsabilità di chi, per incarico della società medesima, è deputato al ruolo di responsabile dell’organizzazione. Ove a tale peculiare incarico venga sottratta la specifica funzione del controllo sull’effettiva applicazione delle regole dettate dal regolamento del Torneo, approvato dal competente Comitato Regionale, il ruolo di responsabile dell’organizzazione sembra svuotarsi di ogni contenuto e, per quel che qui più conta, di ogni responsabilità». Insomma, avrebbe errato la C.D.N. nel ritenere che la responsabilità della società promotrice della manifestazione valga ad escludere quella del responsabile dell’organizzazione, laddove sarebbe, invece, ravvisabile una responsabilità concorrente, anche perché, afferma la Procura nell’atto di appello, chi è «preposto all’organizzazione, è chiamato a svolgere, per incarico istituzionale, compiti di vigilanza e controllo sullo svolgimento del Torneo». Richiama, poi, la ricorrente, due dichiarazioni auto ed etero accusatorie che non lascerebbero margini di dubbio sul ruolo di responsabile dell’organizzazione rivestita, nell’occasione, dal Florit. Valter Ragni, responsabile settore giovanile Portogruaro – Summaga, sentito il 30.9.2011, ha a tal proposito dichiarato: «Di quanto sopra, ovvero che ci saremmo presentati con tutti i ragazzi nati nel 1999 è stato dato avviso all’organizzatore sig. Florit Stefano il quale di sua iniziativa ci ha autorizzato ugualmente». Loris Morassut, dirigente accompganatore esordienti A del Portogruaro – Summaga, sentito nella stessa data del 30.9.2011, ha, sul punto, dichiarato: «Preciso che prima della nostra adesione al torneo abbiamo riferito al sig. Florit che non potevamo partecipare con i ragazzi nati nel 1998, così come prescritto bensì con i ragazzi nati nel 1999. Quest’ultimo ha rassicurato la mia società che potevamo partecipare ugualmente anche se in palese violazione di quanto prescritto … ». Ad avviso della ricorrente Procura, dunque, «è ovvio che al “Responsabile Organizzazione” competessero, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalla C.D.N. compiti di sorveglianza sul regolare svolgimento del Torneo, omessi e violati dal sig. Florit, e che il suo mandato di sarebbe concluso solo dopo essersi personalmente accertato dell’invio dei referti e delle distinte di gara al G.S. competente». Per quanto, poi, riguarda i solleciti del delegato distrettuale di Cervignano sig. Tonizzo, la Procura Federale evidenzia come lo stesso Florit abbia dichiarato, in data 29.9.2011, di aver ricevuto il 19.9.2011 «una comunicazione telefonica» da parte del predetto delegato, «il quale inaspettatamente mi chiedeva se fossero state spedite o meno le liste ufficiali di gara». Nel ricorso viene, inoltre, riportato uno stralcio della dichiarazione datata 19.9.2011, sottoscritta dal Piergirolamo Tesini, segretario del G.S. e da Faustino Brumat, sostituto del G.S., dalla quale emerge che «nonostante i solleciti inoltrati alla società organizzatrice, i referti gara relativi agli incontri del succitato Torneo sono tuttora mancanti delle rispettive lista calciatori». Quanto al gravame relativo al proscioglimento del sig. Emidio Zanier, richiama, anzitutto, la Procura Federale, le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Orietta Lunazzi, sostituto G.S. presso la delegazione di Tolmezzo: «… Avevo preso cognizione come prescrizioni indicate nel suddetto Regolamento … ovvero che a poter prendere parte potevano essere solo giovani calciatori nati nell’anno 1998 con deroga ad un massimo di cinque nati nel 1999 … Non mi sono mai state consegnate le liste ufficiali con i referti delle gare che si sono disputate in detto torneo e, presa visione, seduta stante, della documentazione in possesso di Voi inquirente, sono a significare che vi è l’assenza su ogni referto della mia sigla che abitualmente appongo sul documento dopo aver visionato sia i referti che le distinte di gara … I referti con accluse distinte ufficiali di gara di mia competenza mi vengono consegnate per gli eventuali provvedimenti disciplinari dal delegato distrettuale di Tolmezzo sig. Zanier Emidio … Escludo che i referti e le distinte accluse … siano stati visionati dal Giudice Sportivo Titolare, in quanto quest’ultimo utilizza lo stesso metodo, ovvero quello di siglare i documenti, cosa che non si evince su quelli che mi avete rammostrato … escludo che i succitati referti ci siano stati fatti recapitare da parte del delegato Distrettuale di Tolmezzo … Escludo che (io, n.d.r.) abbia fatto scrivere sul C.U. n. 68 … “le gare disputate di detto Torneo hanno avuto regolare svolgimento”. Detta dicitura è stata usata e sottoscritta di sua esclusiva iniziativa dal Delegato sig. Zanier Emidio». Inoltre, evidenzia la ricorrente, risulta smentita «per tabulas la circostanza secondo la quale il G.S. si recherebbe a Tolmezzo una sola volta alla settimana stanti le difficoltà di raggiungere quella che viene definita “città di montagna”. Basta leggere l’intestazione del verbale della dott.ssa Lunazzi per rendersi conto che la stessa è residente proprio a Tolmezzo e che proprio lei è il G.S. delegato al S.G.S.». Quanto al preteso errore scusabile dovuto a buona fede la Procura evidenzia che non solo non viene fornita alcuna prova, ma che in ogni caso tale circostanza non potrebbe condurre ad una pronuncia di proscioglimento, «in quanto il sig. Zanier, al di là della buona fede o meno, proprio per il suo ruolo istituzionale di Delegato distrettuale, avanti di procedere alla pubblicazione di qualsivoglia Comunicato Ufficiale, avrebbe dovuto sincerarsi dell’effettivo esame, da parte del G.S. delegato, dei referti e delle distinte relative alle gare disputate nel Torneo “L. Pillinini”, esame certamente omesso posto che proprio lui stesso aveva evitato di consegnare al G.S. i referti e le distinte in questione». Per queste ragioni la Procura Federale chiede che, in parziale riforma della gravata decisione, la C.G.S. accolga il deferimento nei confronti dei sigg.ri Stefano Florit ed Emilio Zanier e, «per l’effetto, dichiari la responsabilità dei deferiti per le incolpazioni loro ascritte e, per l’effetto, commini le sanzioni richieste dalla Procura Federale in primo grado, o, in subordine, quelle ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Corte». In relazione all’atto di appello della Procura Federale il sig. Emidio Zanier ha fatto pervenire una memoria difensiva per ribadire le difese già svolte nel primo grado di giudizio e per riaffermare la propria estraneità ai fatti. Evidenzia, in particolare, il resistente come non sempre il sostituto G.S. è solito siglare i referti (ed a tal proposito allega le copie di alcuni referti, appunto, non siglati). «Nel caso specifico, oggetto del deferimento, constatato che la documentazione era come di prassi abituale posta sul tavolo, ho pensato e ritenuto che fossero state visionate dal sostituto G.S. e quindi si poteva procedere con la trascrizione del comunicato ufficiale della Delegazione». Per completezza di esposizione si evidenzia che lo stesso giorno dell’udienza perveniva, a mezzo telefax, presso gli Uffici di questa Corte anche breve scritto difensivo del sig. Florit. All’udienza odierna innanzi a questa CGF è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per la conseguente irrogazione delle sanzioni, come già richieste in prime cure (3 mesi inibizione per Zanier; 45 gg. squalifica e 4 mesi inibizione per Florit). All’esito della camera di consiglio ritiene questa Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento, per i seguenti Ben comprende e, sotto questo profilo, non può che apprezzare, questa Corte, lo scrupolo dell’iniziativa intrapresa dall’Ufficio requirente federale, che ha, appunto, indotto lo stesso a gravare, sul punto, la decisione della C.D.N., in conseguenza della preoccupazione di non lasciare privi di sanzioni possibili comportamenti di rilievo disciplinare. Tuttavia, le pur ampie e pregevoli argomentazioni illustrate nell’atto di appello, attraverso le quali la Procura Federale sostiene – anche a mezzo richiamo a specifici elementi istruttori – la qualificazione in termini di contrarietà alle disposizioni ed ai principi dell’ordinamento federale dei comportamenti dei sigg.ri Florit e Zanier, non possono trovare accoglimento. Ritiene, infatti, questa Corte che i comportamenti dedotti nel presente procedimento d’appello, siano connotati, in alcuni profili, da una certa leggerezza (part. Florit) e/o denotino una certa qual non perfetta organizzazione delle attività “istituzionali” (part. Zanier) agli autori degli stessi demandate. Nel contempo, però, reputa che detti comportamenti non giungano ad oltrepassare la soglia della liceità per sconfinare, appunto, nell’area delle condotte antidoverose, caratterizzate dal dolo o dalla colpa qualificata e, dunque, meritevoli della giusta reazione da parte dell’ordinamento sportivo. In tal ottica, peraltro, occorre ricondurre i comportamenti denunciati nel loro giusto contesto e valutare quest’ultimo alla luce del complessivo quadro territoriale ed organizzativo di riferimento. Del resto, in generale, colui che organizza una manifestazione sportiva assume le relative responsabilità nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato (quindi, eventualmente, in sede penale, civile, amministrativa), ma non (quantomeno, in via automatica) anche quelli di rilievo disciplinare-sportivo, ordinariamente demandati ad altre figure, ruoli e professionalità dell’ordinamento. 6 In definitiva, dunque, ritiene la CGF che nella nozione di persona responsabile dell’organizzazione di eventi quali quelli dedotti nel presente giudizio non possano, nella fattispecie, farsi rientrare anche compiti, quali quelli prefigurati dalla Procura Federale, di natura giuridicamente apprezzabile, tali da venire in rilievo sotto il profilo disciplinare qui in esame. Ciò non toglie, ovviamente, che nelle vicende rappresentate dalla Procura Federale nell’atto di deferimento e supportate dall’acquisizione di dettagliato materiale probatorio, raccolto nel corso degli ampi e approfonditi accertamenti istruttori, ci sono certamente state delle violazioni ai codici disciplinari e comportamentali. E dette violazioni sono state correttamente sanzionate nel primo grado di giudizio o ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.. Non ravvisa, invece, come detto, questa C.G.F. solidi elementi per estendere tali responsabilità ai ranghi federali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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