NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103 del 14.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Il Giudice Sportivo,
NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 103 del 14.05.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3, CGS
(pervenuta a mezzo fax alle ore 12.17 odierne) circa la condotta tenuta al 9° del primo tempo dal
calciatore Pettinari Stefano (Soc. Crotone) nei confronti del calciatore Rea Angelo (Soc.
Varese);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, il calciatore rossoblù nella
zona centrale dell’area di rigore, con palla non a distanza di giuoco, si trovava a stretto contatto
fisico con il calciatore varesino posto alle sue spalle.
In tale frangente, il Pettinari, con un movimento repentino del braccio sinistro colpiva con il
gomito allo stomaco l’avversario, che cadeva al suolo con atteggiamento sofferente.
Dopo l’intervento dei sanitari, il giuoco riprendeva senza l’adozione di alcun provvedimento
disciplinare da parte del Direttore di gara.
Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex
art. 19, n. 4 lettera b) CGS delle condotte segnalate, che, appare equo quantificare nei termini
indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore
Pettinari Stefano (Soc. Crotone) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.