COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 16/5/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. VILLA OLIVETI AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’ALFONSO ROBERTO FINO AL 26.02.18 E AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 200,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIRAL 1998 / VILLA OLIVETI, DISPUTATA IL 23.02.13, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°29 DEL 28.02.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 16/5/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. VILLA OLIVETI AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’ALFONSO ROBERTO FINO AL 26.02.18 E AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 200,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIRAL 1998 / VILLA OLIVETI, DISPUTATA IL 23.02.13, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°29 DEL 28.02.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la società S.S.D. Villa Oliveti ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti del D’Alfonso, per avere spintonato violentemente l’arbitro, colpendolo con un calcio sferrato all’altezza delle caviglie, procurandogli lesioni guarite in giorni sette e, nei confronti della società, per responsabilità oggettiva per il comportamento di tutti i tesserati con obbligo del risarcimento del danno. Ha dedotto l’appellante l’illegittimità delle sanzioni, in quanto il calciatore si sarebbe limitato a protestare, senza colpire il direttore di gara, mentre l’ammenda non troverebbe giustificazione in quanto non si risarebbero verificati fatti di particolare gravità. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha tenuto a precisare di essere stato spinto dal D’Alfonso e di avere ricevuto un calcio all’altezza della caviglia, ma che tale comportamento lo aveva destabilizzato più a livello psicologico che a livello fisico. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al D’Alfonso deve essere ridotta, sia alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, sia in considerazione del fatto che lo stesso referto rilasciato dal P.S. dell’Ospedale Civile di Pescara, non riferiva di particolari conseguenze subite dall’arbitro se è vero, come è vero, che all’esame obiettivo lo stesso evidenziava una: “lieve dolenzia della muscolatura della spalla senza limitazione articolare e senza dolore”, nonché una: “lieve dolenzia alla caviglia destra, senza limitazioni di rilievo”. Da ciò deve dedursi che, le conseguenze subite dal direttore di gara, non sono state particolarmente gravi, tanto che quest’ultimo ha chiaramente riferito che sarebbe stato in grado di riprendere la direzione della gara, se non si fossero verificati anche altri fatti di rilievo disciplinare. Proprio per la sussistenza di tali fatti, ritiene la Commissione che la sanzione dell’ammenda debba essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D’Alfonso Roberto fino al 28.02.15, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone, infine, restituirsi la tassa d’appello.
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