COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 121. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VILLANOVA 2006 – GARA VILLANOVA 2006 I ARTEMISIUM DEL 20.02.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
121. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VILLANOVA 2006 – GARA VILLANOVA 2006 I
ARTEMISIUM DEL 20.02.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di
impugnazione. La società, con proprio atto spedito nei termini temporali, ha impugnato la decisione
del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 89 del
14.03.2013, pagg. 1968/1969, con la quale ha accolto il reclamo della società Artemisium, per
presunta posizione irregolare, agli effetti della mancata autorizzazione preventiva, a partecipare alle
gare della prima squadra della società di appartenenza, ex art. 34 N.O.I.F., relativa ai calciatori,
entrambi infrasedicenni, Macchia Silvio (nato il 13.09.1997) e Bongo Simone (nato il 7.11.1997).
Questa Commissione osserva: preliminarmente, per la posizione irregolare dei calciatori, in
relazione alla quale la società reclamante chiede l’inammissibilità del reclamo in prima istanza, in
ragione dell’omessa formalizzazione del preannuncio di reclamo, deve essere richiamata la nota a
firma del Segretario nazionale della F.I.G.C., pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale del C.R.
Campania, n. 33 del 30.10.2008, che ha escluso l’obbligo, a carico delle società reclamanti, in
materia di posizioni irregolari soggettive, di formalizzare il preannuncio di reclamo. Per quanto
concerne il ricorso della società Artemisum, esso risulta essere stato sottoscritto dalla signora
Marinaccio Maria la quale, nell’organigramma dell’anagrafico federale, risulta essere il presidente
della società medesima, con sede in Piazza Municipio, n. 2 di Sant’Agata di Puglia e, pertanto,
titolata a sottoscrivere atti di rappresentanza della società. Quanto alla circostanza lamentata dalla
società Villanova 2006, circa la mancata ricezione delle proprie controdeduzioni, esse sono state sì
indirizzate alla signora Marinaccio Maria, ma nella sua qualità di presidente della società
Artemisium, per cui appare invero immotivata la restituzione del plico (depositato chiuso a questa
C.D.T., da parte della società Villanova 2006, in sede di audizione), da parte dell’ufficiale postale
incaricato del recapito (con l’annotazione: “L’indirizzo è inesistente”, come se il civico n. 2 di Piazza
Municipio, a Sant’Agata di Puglia, non esistesse, laddove, viceversa, esso è proprio l’indirizzo della
sede della società Artemisium, sia pure non quello per la corrispondenza). Tanto premesso, questa
C.D.T., nel rigettare il reclamo di seconda istanza, proposto dalla società Villanova 2006, in quanto
infondato, ritiene di dover sanzionare la società Artemisium, per violazione del principio di lealtà
sportiva, sulla base dell’evidente presupposto giuridico che l’informazione impropria, all’ufficiale
postale, relativa alla non conformità dell’indirizzo postale indicato sulla busta di spedizione (e sul
relativo avviso di ricevimento) delle controdeduzioni, rimesse dalla società Villanova 2006 alla
medesima società Artemisium, può essere stato fornita solo dalla società interessata, ovvero
dall’Artemisium. P.Q.M.
DELlBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Villanova 2006; di infliggere, a carico della
società Artemisium, la sanzione pecuniaria di euro 100,00, per violazione del principio
dell’obbligo di lealtà sportiva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società reclamante.
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