COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO PUGLIANELLO – GARA CALCIO PUGLIANELLO I VIRTUS TALANICO S. FELICE DEL 6.04.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO PUGLIANELLO – GARA CALCIO PUGLIANELLO I
VIRTUS TALANICO S. FELICE DEL 6.04.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva:
con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo
avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (sanzioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale del
C.R. Campania, n. 97 dell’11.04.2013, pag. 2161), con la quale sono state inflitte, a carico della
società Calcio Puglianello, la squalifica, fino al 6.05.2014, a carico del calciatore Riccardi Antonio e
la squalifica per sei giornate di gara, a carico del calciatore Geloso Ernesto. Deve premettersi che il
direttore di gara, in sede di audizione presso questa C.D.T., ha confermato quanto specificato nel
proprio referto di gara, sia per quel che riguarda il calciatore Riccardi Antonio, sia per quel che
concerne il calciatore Geloso Ernesto. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, inflitte dal
Giudice di prime cure, questa Commissione ritiene – sulla base del principio dell’equa
corrispondenza delle sanzioni all’effettiva gravità delle infrazioni commesse – che esse possano
essere ridotte come di seguito indicato: fino al 31.12.2013, quanto al calciatore Riccardi Antonio; a
cinque giornate di gara, quanto al calciatore Geloso Ernesto. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Calcio Puglianello, di ridurre al
31.12.2013 la squalifica a carico del calciatore Riccardi Antonio ed a cinque giornate di gara
la squalifica a carico del calciatore Geloso Ernesto; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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