COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO PUGLIANELLO – GARA CALCIO PUGLIANELLO I VIRTUS TALANICO S. FELICE DEL 6.04.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO PUGLIANELLO – GARA CALCIO PUGLIANELLO I VIRTUS TALANICO S. FELICE DEL 6.04.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (sanzioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 dell’11.04.2013, pag. 2161), con la quale sono state inflitte, a carico della società Calcio Puglianello, la squalifica, fino al 6.05.2014, a carico del calciatore Riccardi Antonio e la squalifica per sei giornate di gara, a carico del calciatore Geloso Ernesto. Deve premettersi che il direttore di gara, in sede di audizione presso questa C.D.T., ha confermato quanto specificato nel proprio referto di gara, sia per quel che riguarda il calciatore Riccardi Antonio, sia per quel che concerne il calciatore Geloso Ernesto. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, inflitte dal Giudice di prime cure, questa Commissione ritiene – sulla base del principio dell’equa corrispondenza delle sanzioni all’effettiva gravità delle infrazioni commesse – che esse possano essere ridotte come di seguito indicato: fino al 31.12.2013, quanto al calciatore Riccardi Antonio; a cinque giornate di gara, quanto al calciatore Geloso Ernesto. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Calcio Puglianello, di ridurre al 31.12.2013 la squalifica a carico del calciatore Riccardi Antonio ed a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Geloso Ernesto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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