COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 123. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ACLI SAVIGNANO – GARA ACLI SAVIGNANO / CASTELFRANCI DELL’1.11.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 123. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ACLI SAVIGNANO – GARA ACLI SAVIGNANO / CASTELFRANCI DELL’1.11.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 83 del 21 febbraio 2013, pag. 1747), con la quale è stata inflitta, alla società medesima, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Spartaco Raffaele. Questa C.D.T., preso atto di una successiva delibera del G.S.T., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 14.03.2013 del C.R. Campania, dalla quale si evince chiaramente la regolare posizione del calciatore Spartaco Raffaele, tesserato a favore della società Acli Savignano, con decorrenza effettiva dall’1.10.2011, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame; considerato che la precedente decisione del Giudice di prime cure, relativa al reclamo in esame, è stata determinata da un’erronea registrazione del tesseramento del calciatore in questione; ribadita l’assoluta regolarità, agli effetti del tesseramento, a decorrere – come innanzi sottolineato – dall’1.10.2011, della posizione soggettiva del nominato calciatore; rilevata, di conseguenza, la sua regolare posizione, in ordine alla partecipazione alla gara in esame; P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Acli Savignano, di annullare la decisione di prima istanza e, per l’effetto, di omologare il risultato conseguito sul campo (1-0, a favore della società Acli Savignano medesima); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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