COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 124. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LAURINO – GARA PRO MARCELLINO CALCIO / LAURINO DEL 27.01.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 124. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LAURINO – GARA PRO MARCELLINO CALCIO / LAURINO DEL 27.01.2013 – 2^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 85 del 28.02.2013, pag. 1827, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara, a carico della medesima società, per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Nicoletti Bruno (nato il 28.10.1964). Questo Collegio rileva, innanzitutto che, nella distinta di gara, presentata all’arbitro della gara, la società Laurino ha indicato, al n. 8, il sig. Nicoletti Bruno. Tale nominativo, però, risulta depennato con tratto di penna, con il quale risulta cancellata anche l’indicazione dello stesso quale vice Capitano (V.C.). Nella medesima distinta, inoltre, risulta indicato quale vice capitano (V.C.) il n. 10 sig. Maffia Rosario e, con il n. 8, il sig. Cervo Pasquale. Dagli atti di gara, si evince, quindi, che l’innanzi nominato calciatore, sig. Nicoletti Bruno, non ha partecipato alla gara. La Commissione ritiene che il direttore di gara sia incorso in errore (fuorviando il G.S.T.), nell’indicare, tra i calciatori ammoniti, il n. 8 del Laurino, sig. Nicoletti Bruno, laddove il calciatore effettivamente ammonito era il sig. Cervo Pasquale, n. 8 in distinta, che ha effettivamente partecipato alla gara. La ricostruzione dei fatti, come innanzi operata da questa Commissione, è confermata dalla “errata corrige”, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 80 dell’8 febbraio 2013, pag. 1648, nel testo della quale si legge che il calciatore ammonito nella gara del 27 gennaio è stato il sig. Cervo Pasquale e non il sig. Nicoletti Bruno. P.Q.M. DELlBERA in accoglimento del reclamo della società Laurino, di annullare la decisione di prima istanza e, per l’effetto, di omologare il risultato acquisito sul campo (2-2); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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