COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. S. ANTONIO – GARA POL. S.ANTONIO I S. TECLA TERME DEL 18.11.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. S. ANTONIO – GARA POL. S.ANTONIO I S. TECLA
TERME DEL 18.11.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con atto presentato nei termini temporali
prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo
Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 83 del 21.02.2013,
pag. 1754), con la quale è stata inflitta, alla società medesima, la punizione sportiva della perdita
della gara, con il punteggio di 0-3. Il reclamo va dichiarato inammissibile, nella parte con la quale
s’impugna la decisione del Primo Giudice. La società ricorrente, infatti, ai sensi dell'art. 46, comma
1, e dell'art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto inviare l'atto
d'impugnazione, in quanto finalizzato anche alla modifica del risultato acquisito sul campo, anche
alla società controparte, la quale assume, nel procedimento disciplinare in argomento, la qualità di
controinteressata. L’innanzi sottolineata inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito.
P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Pol. S. Antonio; dispone
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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