COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 126. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. S. ANTONIO – GARA S.TECLA TERME / POL. S. ANTONIO DEL 24.02.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
126. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. S. ANTONIO – GARA S.TECLA TERME / POL. S.
ANTONIO DEL 24.02.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 94 del 4.04.2013, pag.
2112, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara, a carico
della medesima società, per posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Garzia
Vincenzo (nato il 15.02.1987) Questo Collegio rileva, dagli atti del fascicolo, che il reclamo al
Giudice di prima istanza è stato presentato, dalla società S. Tecla Terme, con raccomandata
spedita il 6.03.2013, ovvero fuori termine, ex art. 46, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e,
pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, il che avrebbe comportato la preclusione
all’esame del reclamo, nel merito. Tuttavia, nel prendere atto che il calciatore della società Pol. S.
Antonio, Garzia Vincenzo, versava effettivamente in posizione irregolare agli effetti disciplinari,
come rilevato dal Giudice di prima istanza, questa C.D.T. infligge, a carico della società Pol. S.
Antonio, la sanzione pecuniaria di euro 100,00, in ragione dell’accertata violazione. P.Q.M.
DELlBERA
in accoglimento del reclamo della società Pol. S. Antonio, di annullare la decisione di prima
istanza e, per l’effetto, di omologare il risultato conseguito sul campo (0-2 a favore della
società Pol. S. Antonio); di infliggere, a carico della medesima Pol. S. Antonio, l’ammenda di euro 100,00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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