COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 127. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI I ATLETIK TORCHIARA DEL 2.12.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
127. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA DOPOLAVORO
FERROVIARIO SAPRI I ATLETIK TORCHIARA DEL 2.12.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 83 del 21.02.2013, pag.
1754, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo, presentato, dalla medesima società, per
presunta posizione irregolare, agli effetti del censimento, dell’assistente di parte, sig. Visconti
Raffele, e per mancata autorizzazione preventiva, ex art. 34 N.O.I.F., a partecipare alle gare della
prima squadra della società di appartenenza, del calciatore Cernicchiaro Francesco (nato il
30.10.1997 e, dunque, infrasedicenne). A seguito di puntuale istruttoria del fascicolo, si è rilevata la
circostanza che effettivamente l’assistente di parte, sig. Visconti Raffaele, sia stato censito in data
successiva, rispetto alla disputa della gara in esame, ovvero in data 4.12.2012. Analoga posizione
irregolare è stata riscontrata a carico del calciatore Cernicchiaro Francesco (nato il 30.10.1997), il
quale non risulta essere stato preventivamente autorizzato, in base all’art. 34 delle vigenti N.O.I.F.
Questa Commissione, per effetto di tali irregolarità, dispone annullarsi la delibera del Giudice
Sportivo Territoriale. P.Q.M.
DELlBERA
in accoglimento del reclamo della società Atletik Torchiara, di annullare la decisione di prima
istanza e, per l’effetto, di infliggere, a carico della società Dop. Ferroviario Sapri, la punizione
sportiva della perdita della gara, di cui all’epigrafe, con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art.
17, comma 5, lettere b) e c); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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