COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 129. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANT’ANGELO ALL’ESCA – GARA ATL. TAURASI I SANT’ANGELO ALL’ESCA DEL 9.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
129. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANT’ANGELO ALL’ESCA – GARA ATL. TAURASI I
SANT’ANGELO ALL’ESCA DEL 9.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE
AVELLINO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di
impugnazione. Invero, con atto presentato nei termini temporali prescritti, sottoscritto dal presidente
e dal vice presidente, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice
Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di
Avellino, n. 31 dell’11.04.2013, pag. 696), con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo,
presentato dalla medesima società al Giudice di prima istanza. Questa C.D.T. osserva: il reclamo,
presentato in prima istanza dalla società reclamante, sottoscritto dal suo presidente, per la presunta
posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Lombardo Marco (nato il 6.08.1988) della
medesima società Sant’Angelo all’Esca, era inammissibile, in ragione della sottoscrizione da parte
del presidente (che era inibito alla firma, in quanto in costanza di squalifica, nella qualità di
allenatore, fino al 24.05.2013). La ricorrente, nel proprio atto di seconda istanza, prodotto a questa
C.D.T., ha impugnato la decisione del G.S.T. anche nella parte riguardante l’atto, inviato
successivamente dalla società, sottoscritto, dal vice presidente, persona fisica idonea alla firma, in
sostituzione del presidente squalificato. Sul punto, deve richiamarsi l’art. 33, comma 9, del Codice
di Giustizia Sportiva, che testualmente recita: “Le irregolarità procedurali, che rendano inammissibile
il reclamo, non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”. Nel rispetto della
cennata norma, nonché della sua costante ed univoca giurisprudenza, questa C.D.T. giudica,
quindi, di dover confermare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione
Provinciale di Avellino. P.Q.M.
DELIBERA
di confermare la decisione del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Avellino; di respingere
il reclamo, proposto dalla società Sant’Angelo all’Esca a questa C.D.T.; dispone addebitarsi
la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sant’Angelo all’Esca.
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