COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 130. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANT’ANDREA DI CONZA – GARA S.ANDREA DI CONZA I MONTEMARANO DEL 20.04.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 130. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANT’ANDREA DI CONZA – GARA S.ANDREA DI CONZA I MONTEMARANO DEL 20.04.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il petitum della società reclamante è riferito al risultato della gara ed all’impugnazione delle squalifiche a carico dei calciatori Di Guglielmo Donato e Di Guglielmo Francesco, Tobia Gerardo Andrea e Pannicelli Marco. Questa Commissione ritiene, quanto alle squalifiche ai calciatori summenzionati, che esse appaiono eque e congrue, in rapporto ai fatti descritti a referto dal direttore di gara. Al riguardo, questa C.D.T. deve rinnovare la precisazione che gli atti ufficiali di gara configurino fonte privilegiata di prova. Per quanto attiene al risultato della gara, questa Commissione è inibita all’esame nel merito, in quanto il reclamo in esame, sotto quest’aspetto, è da giudicare inammissibile. Invero, ai sensi dell’art. 46, comma 1, C.G.S., la società reclamante avrebbe dovuto inoltrare copia del reclamo, in quanto finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo, anche alla società controparte, con allegazione, ai motivi di reclamo spediti a questa C.D.T., della ricevuta di attestazione della spedizione della relativa raccomandata postale con avviso di ricevimento. Quanto all’impugnazione delle squalifiche, a carico dei nominati calciatori, questa C.D.T. giudica che esse siano state congruamente commisurate dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte riguardante la richiesta di ripetizione della gara; di respingerlo nel resto; dispone addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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