COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 130. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANT’ANDREA DI CONZA – GARA S.ANDREA DI CONZA I MONTEMARANO DEL 20.04.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
130. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANT’ANDREA DI CONZA – GARA S.ANDREA DI CONZA
I MONTEMARANO DEL 20.04.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
il petitum della società reclamante è riferito al risultato della gara ed all’impugnazione delle
squalifiche a carico dei calciatori Di Guglielmo Donato e Di Guglielmo Francesco, Tobia Gerardo
Andrea e Pannicelli Marco. Questa Commissione ritiene, quanto alle squalifiche ai calciatori
summenzionati, che esse appaiono eque e congrue, in rapporto ai fatti descritti a referto dal
direttore di gara. Al riguardo, questa C.D.T. deve rinnovare la precisazione che gli atti ufficiali di gara
configurino fonte privilegiata di prova. Per quanto attiene al risultato della gara, questa Commissione
è inibita all’esame nel merito, in quanto il reclamo in esame, sotto quest’aspetto, è da giudicare
inammissibile. Invero, ai sensi dell’art. 46, comma 1, C.G.S., la società reclamante avrebbe dovuto
inoltrare copia del reclamo, in quanto finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo,
anche alla società controparte, con allegazione, ai motivi di reclamo spediti a questa C.D.T., della
ricevuta di attestazione della spedizione della relativa raccomandata postale con avviso di
ricevimento. Quanto all’impugnazione delle squalifiche, a carico dei nominati calciatori, questa
C.D.T. giudica che esse siano state congruamente commisurate dal Giudice di prime cure. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte riguardante la richiesta di ripetizione della
gara; di respingerlo nel resto; dispone addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società reclamante.
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