COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 124 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO DEL DUCA Avverso inibizione al 31.12.2013 all. MONTANARI DAVIDE (già squalificato sino al 30.6.2013) delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 41 dell’11.4.2013 gara CALCIO DEL DUCA – PUNTA MARINA del 18.4.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/5/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
124 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO DEL DUCA
Avverso inibizione al 31.12.2013 all. MONTANARI DAVIDE (già squalificato sino al 30.6.2013)
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 41 dell’11.4.2013
gara CALCIO DEL DUCA – PUNTA MARINA del 18.4.2013
L’A.S.D. CALCIO DEL DUCA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopraindicato
provvedimento facendo presente che l’all. MONTANARI non è entrato nello spogliatoio della squadra, mentre in verità
sono entrate altre due persone, e l’arbitro, comunque, non dovrebbe avere visto nulla poiché al ritiro dei documenti
dichiarava che non vi erano provvedimenti da segnalare. Chiunque sia intervenuto a cambiare la decisione arbitrale ha
sicuramente scambiato le persone. Chiede l’annullamento della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato, rilasciando dichiarazione scritta, di
avere erroneamente indicato a referto che l’all. MONTANARI, durante l’intervallo, era entrato nello spogliatoio dell’A.S.D.
Calcio Del Duca, avendolo confuso con altra persona,
d e l i b e r a
- di annullare la decisione assunta in primo grado, ferma restando la squalifica
dell’all.MONTANARI DAVIDE al 30.6.2013.
Nulla dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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