COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 del 10.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. HURTADO Vera Alvaro Wilber, calciatore della società A.S.D. PRO STARANZANO, sig. VOLANTE Francesco, Dirigente della società A.S.D. PRO STARANZANO, e della società A.S.D. PRO STARANZANO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 130 del 10.05.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. HURTADO Vera
Alvaro Wilber, calciatore della società A.S.D. PRO STARANZANO, sig. VOLANTE Francesco,
Dirigente della società A.S.D. PRO STARANZANO, e della società A.S.D. PRO STARANZANO.
Il deferimento: con raccomandata dd 28.11.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32
comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. HURTADO Vera Alvaro Wilber, il sig. VOLANTE Francesco, e la società A.S.D. PRO
STARANZANO per rispondere rispettivamente:
- Il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del
C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzioni
delle sanzioni, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, benché squalificato, una gara del
Campionato di 2^ Categoria nelle file della società A.S.D. PRO STARANZANO;
- Il sig. VOLANTE Francesco della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, delle N.O.I.F. “per
aver sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara di campionato 2012/2013 di 2^
Categoria _, con ciò permettendo al sig. HURTADO Vera Alvaro Wilber di giocare sebbene
squalificato”;
- La società A.S.D. PRO STARANZANO, della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per
responsabilità oggettiva “in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente
come sopra descritta”.
Il dibattimento. Convocati i deferiti e la Procura federale per la riunione dell’18.04.2013, avanti alla
CDT FVG comparivano i sigg.ri VOLANTE Francesco e Novati Roberto, quest’ultimo in qualità di
Presidente della A.S.D. PRO STARANZANO. Entrambi hanno evidenziato di non essersi accorti della
squalifica residua, non sapendolo e non avendo avuta alcuna comunicazione dalla società di
provenienza, né dal calciatore. Gli stessi hanno poi riferito di aver ritenuto che il passaggio di
categoria del calciatore da Juniores a Prima squadra, gli avrebbe permesso di non scontare
precedenti squalifiche.
Nessuno si è presentato per il calciatore. Nessuno ha fatto pervenire difese scritte.
La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore
Galeota.
Le conclusioni.
I deferiti presenti hanno concordato ex art. 23 C.G.S. con la Procura Federale il patteggiamento
come segue:
quanto al sig. VOLANTE Francesco in giorni 20 di inibizione (pena base mesi 1 ridotta di un
terzo);
quanto l’A.S.D. PRO STARANZANO punti 1 di penalizzazione ed euro 330 di ammenda (sanzione
base punti 1 di penalizzazione ed euro 500 ridotta di un terzo).
La Procura federale ha concluso inoltre perché al sig. HURTADO Vera Alvaro Wilber venga inflitta
una giornata di squalifica
La motivazione.
Effettivamente dalla istruttoria presentata dalla Procura Federale è emerso documentalmente che il
calciatore è stato inserito nell’elenco in distinta della partita in questione in un momento in cui egli
non aveva titolo per parteciparvi in quanto era squalificato; la violazione del calciatore e del Dirigente
accompagnatore VOLANTE, nonostante l’asserita buona fede, è provata; la responsabilità oggettiva
della Società ne è conseguenza.
L’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la
sanzione patteggiata.
P.Q.M.
La CDT-FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei
richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue:
- al sig. VOLANTE Francesco in giorni 20 di inibizione;
- A.S.D. PRO STARANZANO punti 1 di penalizzazione ed euro 330 di ammenda
Proseguendo oltre, verificata la responsabilità del calciatore e reputata congrua la richiesta della
Procura Federale, la CDT-FVG infligge
- al sig. HURTADO Vera Alvaro Wilber una giornata di squalifica.
Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle
pati a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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