COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 del 10.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. HURTADO Vera Alvaro Wilber, calciatore della società A.S.D. PRO STARANZANO, sig. VOLANTE Francesco, Dirigente della società A.S.D. PRO STARANZANO, e della società A.S.D. PRO STARANZANO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 del 10.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. HURTADO Vera Alvaro Wilber, calciatore della società A.S.D. PRO STARANZANO, sig. VOLANTE Francesco, Dirigente della società A.S.D. PRO STARANZANO, e della società A.S.D. PRO STARANZANO. Il deferimento: con raccomandata dd 28.11.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. HURTADO Vera Alvaro Wilber, il sig. VOLANTE Francesco, e la società A.S.D. PRO STARANZANO per rispondere rispettivamente: - Il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzioni delle sanzioni, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, benché squalificato, una gara del Campionato di 2^ Categoria nelle file della società A.S.D. PRO STARANZANO; - Il sig. VOLANTE Francesco della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, delle N.O.I.F. “per aver sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara di campionato 2012/2013 di 2^ Categoria _, con ciò permettendo al sig. HURTADO Vera Alvaro Wilber di giocare sebbene squalificato”; - La società A.S.D. PRO STARANZANO, della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva “in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente come sopra descritta”. Il dibattimento. Convocati i deferiti e la Procura federale per la riunione dell’18.04.2013, avanti alla CDT FVG comparivano i sigg.ri VOLANTE Francesco e Novati Roberto, quest’ultimo in qualità di Presidente della A.S.D. PRO STARANZANO. Entrambi hanno evidenziato di non essersi accorti della squalifica residua, non sapendolo e non avendo avuta alcuna comunicazione dalla società di provenienza, né dal calciatore. Gli stessi hanno poi riferito di aver ritenuto che il passaggio di categoria del calciatore da Juniores a Prima squadra, gli avrebbe permesso di non scontare precedenti squalifiche. Nessuno si è presentato per il calciatore. Nessuno ha fatto pervenire difese scritte. La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota. Le conclusioni. I deferiti presenti hanno concordato ex art. 23 C.G.S. con la Procura Federale il patteggiamento come segue: quanto al sig. VOLANTE Francesco in giorni 20 di inibizione (pena base mesi 1 ridotta di un terzo); quanto l’A.S.D. PRO STARANZANO punti 1 di penalizzazione ed euro 330 di ammenda (sanzione base punti 1 di penalizzazione ed euro 500 ridotta di un terzo). La Procura federale ha concluso inoltre perché al sig. HURTADO Vera Alvaro Wilber venga inflitta una giornata di squalifica La motivazione. Effettivamente dalla istruttoria presentata dalla Procura Federale è emerso documentalmente che il calciatore è stato inserito nell’elenco in distinta della partita in questione in un momento in cui egli non aveva titolo per parteciparvi in quanto era squalificato; la violazione del calciatore e del Dirigente accompagnatore VOLANTE, nonostante l’asserita buona fede, è provata; la responsabilità oggettiva della Società ne è conseguenza. L’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata. P.Q.M. La CDT-FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue: - al sig. VOLANTE Francesco in giorni 20 di inibizione; - A.S.D. PRO STARANZANO punti 1 di penalizzazione ed euro 330 di ammenda Proseguendo oltre, verificata la responsabilità del calciatore e reputata congrua la richiesta della Procura Federale, la CDT-FVG infligge - al sig. HURTADO Vera Alvaro Wilber una giornata di squalifica. Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle pati a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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