COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 133 del 14.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. TARCENTINA (Campionato Juniores) in merito alla squalifica per 7 giornate inflitta al calciatore PICCO Alessandro (in C.U. n° 39 del 24.04.2013 Del. Prov. Di Udine F.I.G.C.)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 133 del 14.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. TARCENTINA (Campionato Juniores) in merito alla squalifica per 7 giornate inflitta al calciatore PICCO Alessandro (in C.U. n° 39 del 24.04.2013 Del. Prov. Di Udine F.I.G.C.) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 39 del 24.04.2013 il G.S.T. infliggeva al calciatore PICCO Alessandro una squalifica per 7 (sette) gare “Perché a fine gara, incrociando l'arbitro nel corridoio degli spogliatoi lo colpiva volontariamente alla spalla destra con una forte spallata che, pur non provocandogli dolore, lo sbilanciava interrompendone il rientro verso il suo spogliatoio. Successivamente lo stesso calciatore si presentava nuovamente davanti all'arbitro battendogli le mani in segno di derisione, prima di rientrare nuovamente nello spogliatoio della squadra di casa”. Con tempestivo reclamo, la società contestava la decisione del GST e chiedeva audizione. All'udienza del 09.05.2013, dinanzi alla C.D.T. è comparso il sig. Scherzo Massimo, per delega del presidente della A.S.D. TARCENTINA CALCIO, sig. Cum Emanuele, attualmente inibito. Il rappresentante della società, richiamandosi sostanzialmente ai motivi di reclamo, dava una descrizione dei fatti lucida e dettagliata ma sostanzialmente difforme da quella descritta a referto dal direttore di gara. Affermava essere possibile, in particolare, che il calciatore, nell’entrare nello spogliatoio di buona lena assieme ad alcuni compagni di squadra, avesse involontariamente ed accidentalmente incocciato con la spalla contro la spalla dell’arbitro che proprio in quel momento stava uscendo dalla propria porta. Escludeva, comunque, ogni velleità offensiva, precisando che il “contatto è conseguenza solo ed esclusivamente della vicinanza dei due ingressi. Non c’era motivo di contestazione dell’arbitro, la gara era stata regolare e giocata intensamente ma con piena correttezza”. Concludeva pertanto la società reclamante richiedendo che la squalifica del calciatore Picco fosse cancellata, perché il calciatore non ha commesso il fatto indicato a referto. Esaminati gli atti la C.D.T. - FVG osserva quanto segue: Preliminarmente corre l’obbligo di richiamare il valore di fede privilegiata che nell’ordinamento sportivo ha quanto descritto nel rapporto del Direttore di Gara. Ciò non esclude però che la CDT debba considerare tutti gli elementi utili ad una corretta valutazione del caso di specie. La tesi della reclamante trova varchi nella refertazione del direttore di gara: “una forte spallata” che “non provoca dolore” è infatti parzialmente compatibile con la ricostruzione della dinamica fatta dalla società. Contestualmente va considerato anche il comportamento tenuto successivamente dal calciatore PICCO, il quale dopo la spallata è immediatamente entrato negli spogliatoi. Poiché la spallata non ha procurato al direttore di gara alcun dolore, ed il calciatore si è velocemente recato nel proprio spogliatoio, esclusa la violenza all’arbitro, il fatto si presenta come condotta gravemente antisportiva (art. 19 punto 4 lett. a) del CGS), che comporta la squalifica di due gare effettive. Successivamente, e senza continuità con il precedente gesto antisportivo, il medesimo calciatore Alessandro PICCO ha compiuto una nuova e diversa condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara poiché lo ha irriso battendo le mani verso di lui; anche questa autonoma condotta è meritevole di applicazione della sanzione prevista all’art. 19 punto 4 lett. a) del CGS, nel minimo della squalifica per (ulteriori) due gare effettive. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così dispone: accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore PICCO Alessandro a 4 (quattro) gare effettive complessivamente. - Dispone non addebitarsi la tassa reclamo versata.
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