COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 134 del 16.05.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 12/05/2013 EDMONDO BRIAN – CALCIO PRATA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 134 del 16.05.2013
Delibere del Giudice Sportivo
GARA DEL 12/05/2013 EDMONDO BRIAN – CALCIO PRATA
Il Giudice Sportivo Territoriale,
visto il reclamo presentato, nei modi e nei termini abbreviati prescritti dalle norme in vigore (di cui
C.U. n. 82 del 24.01.2013 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND),
dall’A.S.D. CALCIO PRATA,con fax del 14.05.2013 (ore 11.08) e relativo alla gara EDMONDO
BRIAN – CALCIO PRATA, valevole per la 15^ giornata del girone di ritorno del Campionato di
Promozione, Girone “A”, conclusosi con il risultato di 1 - 0;
preso atto che il suddetto reclamo è stato corredato dall’autorizzazione all’addebito della
prescritta tassa, nonché dalla prova dell’invio per fax del reclamo stesso all’A.S.D. Edmondo
Brian, controparte direttamente interessata a riceverlo, ai sensi dell’art. 46/5 del C.G.S.;
preso atto, altresì, che l’A.S.D. Edmondo Brian non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione in
merito al reclamo presentato dall’A.S.D. Calcio Prata;
rilevato che nel predetto reclamo l’A.S.D. Calcio Prata ha eccepito che la squadra
dell’A.S.D. Edmondo Brian, dopo l’ultima sostituzione effettuata al 38’ del secondo tempo del
suddetto incontro, era rimasta in campo con un solo calciatore “giovane” in luogo dei due previsti
obbligatoriamente dalle disposizioni in vigore, motivo per il quale la reclamante ha chiesto che
nella fattispecie venisse applicato nei confronti dell’A.S.D. Edmondo Brian l’art. 17, comma 5, del
C.G.S. (punizione sportiva della perdita della gara);
vista la norma relativa all’impiego di calciatori “giovani”, pubblicata sul C.U. n. 1 in data
02.07.2012 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, pag. 15, punto 1.2.6,
norma in base alla quale nelle singole gare dell’attività ufficiale 2012/2013 le Società
partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione hanno l’obbligo di
impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di
sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno due calciatori così distinti in
relazione alle seguenti fasce di età:
- uno nato dall’1.01.1994 in poi;
- uno nato dall’1.01.1995 in poi;
(in base alla predetta norma, resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono
eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni
consentite, anche il caso di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate);
preso atto dai documenti ufficiali che l’A.S.D. Edmondo Brian aveva utilizzato, dall’inizio della
gara citata e fino al 19’ del 2° tempo, i seguenti calciatori “giovani”:
- n. 2 FURLAN Simone, nato l’11.09.1994,
- n. 7 VIVIANI Alberto, nato il 09.09.1995,
- n. 9 MENEGHIN Alessandro, nato il 04.01.1995;
rilevato che l’A.S.D. Edmondo Brian, nel corso del secondo tempo, aveva effettuato le seguenti
sostituzioni:
- al 19’ del 2° tempo usciva il n. 7 VIVIANI Alberto, nato il 09.09.1995, al cui posto entrava il n.
16 ANESE Alessandro, nato il 22.08.1981;
- al 26’ del 2° tempo usciva il n. 11 ZAMARIAN Manuel, nato il 05.07.1991, al cui posto entrava
il n. 17 CELLA Dario, nato il 14.09.1986;
- al 38’ del 2° tempo usciva il n. 2 FURLAN Simone, nato l’11.09.1994, al cui posto entrava il
n. 15 SALVAN Fabio, nato il 18.05.1993;
visto il supplemento di rapporto richiesto all’arbitro, supplemento nel quale il direttore di gara ha
confermato le sostituzioni effettuate dall’A.S.D. Edmondo Brian nel citato incontro così come
riportato in referto e nel rapportino di fine gara;
accertato che, dal 38’ del 2° tempo, dopo la sostituzione del calciatore FURLAN Simone, nato
l’11.09.1994, con SALVAN Fabio, nato il 18.05.1993, l’A.S.D. Edmondo Brian aveva impiegato in
campo fino alla fine della gara (7 minuti), nonché negli ulteriori 5 minuti di recupero, un solo
calciatore nato nelle suindicate fasce di età e cioè MENEGHIN Alessandro, nato il 04.01.1995;
considerato che le due espulsioni, decretate dall’arbitro nel corso del suddetto incontro nei
confronti dei calciatori dell’A.S.D. Edmondo Brian RIZZI Francesco, nato il 02.02.1974, e
MAIELLO Luca, nato il 30.04.1986, non riguardano calciatori “giovani” rientranti nelle sopra
specificate fasce di età;
accertato quindi che l’A.S.D. Edmondo Brian ha disatteso l’obbligo stabilito dalla norma in vigore,
concretando una situazione di irregolarità;
preso atto dal C.U. n. 1 dell’1.07.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, pag. 6, in combinato
disposto con gli artt. 34 e 34 bis N.O.I.F. che l’inosservanza della citata disposizione comporta
l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del
Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
a) in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. CALCIO PRATA, infligge nei confronti della
A.S.D. EDMONDO BRIAN, ai sensi degli artt. 17, punti 1 e 5 lett. c) e 18, punto 2, del
C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara EDMONDO BRIAN – CALCIO PRATA
con il punteggio di 0 – 3;
b) dispone a carico del sig. LEPORE Gianfranco, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della
A.S.D. Edmondo Brian, l’inibizione fino al 24 maggio 2013, ai sensi dell’art. 19, punto 1,
lett. h) del C.G.S.;
c) dispone la restituzione della tassa reclamo in favore dell’A.S.D. CALCIO PRATA, ai sensi
dell’art.33, punto 13, del C.G.S.