COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 219/LND del 10/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARISECU MARIUS FLORIN, DEL DIRIGENTE PATRIZI ALESSIO E DELLA SOCIETA’ MONTECIFALCO.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 219/LND del 10/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARISECU MARIUS FLORIN, DEL DIRIGENTE PATRIZI ALESSIO E DELLA SOCIETA’ MONTECIFALCO. La Procura Federale con atto del 20-2-2013 ha disposto il deferimento del calciatore Marisecu Marius Florin e del dirigente Patrizi Alessio per rispondere della violazione di cui agli articoli 1 comma 1 in relazione all’articolo 10 comma 2 del CGS e della società Montecifalco, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS, per rispondere delle violazioni ascritte ai propri tesserati. A sostegno l’Organo requirente deduceva che la società Montecifalco aveva utilizzato il calciatore, di nazionalità Moldava, senza la preventiva autorizzazione della F.I.G.C. in cinque gare del campionato di seconda categoria. Nelle stesse gare le distinte risultavano sottoscritte dal dirigente Patrizi Alessio. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi. Nella riunione, preliminarmente, il Procuratore Federale ed il rappresentante di tutti i deferiti munito di regolare procura, raggiungevano l’accordo sull’applicazione di una sanzione concordata, in particolare per il calciatore Marisecu mesi uno di squalifica (sanzione base due mesi di squalifica ridotti ex art. 23 e 24 CGS), dirigente Patrizi mesi uno di inibizione (sanzione base due mesi di squalifica ridotti ex art. 23 e 24 CGS) e società Montecifalco due punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato ed € 400,00 di ammenda (sanzione base cinque punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda ridotti ex art. 23 e 24 CGS). La Commissione Disciplinare ritenuta congrua la sanzione irrogata per ciascuno dei deferiti e non emergendo dagli atti circostanze o fatti che potessero portare al proscioglimento degli stessi, disponeva in conformità. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di applicare ai deferiti, ai sensi degli articoli 23 e 24 CGS, le seguenti sanzioni concordate: calciatore MARISECU Marius Florin mesi uno di squalifica dirigente PATRIZI Alessio mesi uno di inibizione società MONTECIFALCO due punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato di competenza della prima squadra ed € 400,00 di ammenda. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it