COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 16/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIMA PORTA SAXA RUBRA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COCO ANTONIO, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DI ROCCO ALESSANDRO E FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GALANTI GABRIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 202 DEL 24.4.2013 (Gara: PRIMA PORTA SAXA RUBRA – ROMA NORD del 21.4.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 16/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIMA PORTA SAXA RUBRA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A
CARICO DEL CALCIATORE COCO ANTONIO, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A
CARICO DEL CALCIATORE DI ROCCO ALESSANDRO E FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL
CALCIATORE GALANTI GABRIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 202 DEL 24.4.2013
(Gara: PRIMA PORTA SAXA RUBRA – ROMA NORD del 21.4.2013 – Campionato II
Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la ricorrente chiede una revisione delle sanzioni sopraccitate,
assumendo che i propri tesserati e sostenitori avrebbero compiuto atti assolutamente involontari.
Tenuto conto che tale generica contestazione viene smentita dal contenuto degli atti ufficiali, dai
quali si evince che il GALANTI e il COCO hanno effettivamente posto in essere comportamenti
gravemente invasivi nei confronti dell’arbitro (l’uno strattonandolo e lanciandogli una borraccia e
l’altro tentando di sgambettarlo);
ritenuto che, per quanto riguarda il DI ROCCO, la squalifica può essere rivisitata considerando che
il gesto della spallata e dello spintonamento sono da ricondursi ad un unico comportamento,
questa Commissione
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società PRIMA PORTA SAXA RUBRA,
riducendo la squalifica al calciatore DI ROCCO ALESSANDRO al 31.10.2013.
Rimangono confermate le restanti decisioni impugnate.
La tassa reclamo va restituita.
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