COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 16/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN DONATO PONTINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VERRENGIA DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 SGS DEL 24.4.2013 (Gara: SAN DONATO PONTINO – VIGOR PERCONTI del 21.4.2013 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 16/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN DONATO PONTINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VERRENGIA DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 SGS DEL 24.4.2013 (Gara: SAN DONATO PONTINO – VIGOR PERCONTI del 21.4.2013 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale, da parte della ricorrente, vengono negati gli episodi addebitati, in quanto non veritieri; esaminati gli atti ufficiali, dai quali risulta, per contro, che il calciatore VERRECCHIA, a fine gara, ingiuriava ripetutamente l’arbitro e colpiva con pugni e calci lo spogliatoio adibito a quest’ultimo; si rileva, anche, che un sostenitore locale, sempre al termine dell’incontro, seguiva l’auto dell’arbitro rivolgendogli insulti e minacce, mentre durante la gara, altri sostenitori della Società, offendevano e inveivano contro l’arbitro stesso; ritenuto quindi insussistenti le doglianze della reclamante e parimenti adeguate le sanzioni inflitte, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla società SAN DONATO PONTINO e, quindi, di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it