COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 16/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL COLOMBO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DELLA CALCIATRICE SHANA FAGGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 14.3.2013 (Gara: FEMMINILE FIANO ROMANO – REAL COLOMBO del 10.3.2013 – Campionato Calcio a 11 Femminile Serie C)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 16/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL COLOMBO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DELLA CALCIATRICE SHANA FAGGIO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176
DEL 14.3.2013
(Gara: FEMMINILE FIANO ROMANO – REAL COLOMBO del 10.3.2013 – Campionato Calcio a
11 Femminile Serie C)
La Società in epigrafe, in sede di reclamo e di audizione diretta, ha inteso contestualizzare in
maniera più dettagliata l’episodio che ha generato il provvedimento del Giudice Sportivo citato in
titolo, al fine di poter comprendere, seppur non giustificandole, le ragioni che hanno indotto la
calciatrice FAGGIO a compiere il gesto incriminato.
Argomenta la Società, infatti, come la calciatrice sia stata, prima dell’inizio e poi per tutta la durata
della gara, costantemente presa di mira dal pubblico della Società ospitante (con pesanti ingiurie e
minacce peraltro rivolte anche a tutte le calciatrici della REAL COLOMBO). Tutto ciò ha
inevitabilmente creato un clima estremamente teso, reso ancor più infuocato per le atlete del REAL
COLOMBO, dal fatto che veniva dalle stesse notato un varco della rete di recinzione, per cui
agevolmente tifosi locali avrebbero potuto entrare a contatto con le protagoniste in campo.
Non a caso, al fischio finale, alcuni sostenitori della Società FIANO, attraverso il varco
summenzionato, sono effettivamente entrati in campo.
Nello specifico della questione, si afferma che la FAGGIO, subentrata all’11mo del II tempo, poiché
andava verso la zona di campo adiacente la tribuna dei sostenitori del FIANO ROMANO, veniva
bersagliata da ulteriori insulti e minacce, accrescendo il nervosismo della ragazza che, in un
momento successivo, allorquando veniva ammonita dall’arbitro, esasperata dai persistenti insulti
del pubblico, alzava il braccio per colpire il direttore di gara.
La Società però precisa che, visto che intorno all’arbitro, veniva a formarsi un capannello, non è in
grado di dichiarare in modo netto, quali eventi siano in quel momento accaduti, né quali siano stati
i motivi che hanno portato all’espulsione della FAGGIO.
Sulla base di quanto sopra, nel far presente che la calciatrice nel Campionato in corso ed in
passato, ha sempre tenuto un comportamento corretto e che, altresì , a fine gara aveva
manifestato la volontà di incontrare l’arbitro per porgergli le scuse, la Società chiede che la
sanzione comminata venga ridotta, in quanto ritenuta eccessiva.
Alla luce del racconto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata, nel quale si
evidenzia chiaramente che la FAGGIO, dopo aver ricevuto il provvedimento disciplinare, colpiva
violentemente l’arbitro con uno schiaffo sulla guancia, apostrofandolo con successive ingiurie,
ritiene che le argomentazioni addotte a difesa non possono in alcun modo costituire attenuanti, a
fronte dell’inqualificabile gesto della calciatrice stessa.
Nel quadro così composto, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il ricorso della Società REAL COLOMBO e per l’effetto conferma nei riguardi della
calciatrice FAGGIO SHANA la squalifica fino al 31.3.2015.
La tassa reclamo va incamerata.
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