COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere del Giudice Sportivo GARE DEL 11/05/2013 GARA DEL 11/05/2013 BORGO PACE – SCHIETI

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere del Giudice Sportivo GARE DEL 11/05/2013 GARA DEL 11/05/2013 BORGO PACE - SCHIETI Letto il referto arbitrale e l'allegato supplemento, dai quali si e- vince che l'arbitro sospendeva definitivamente la gara al 47° minuto del 2° tempo, quando ancora mancavano 3 minuti di recupero al suo ter- mine regolamentare, a seguito di una aggressione subita dal direttore di gara che impediva allo stesso di portare a termine regolarmente l'in- contro in piena autonomia e serenità di giudizio. Si rileva dalla lettura degli atti ufficiali che al 46° minuto del se- condo tempo, a seguito di una decisione tecnica assunta dall'arbitro, il calciatore della Società Borgo Pace Faggiolini Filippo, capitano, scagliava violentemente il pallone all'indirizzo del direttore di gara sfiorandolo. Successivamente ridetto calciatore si avventava contro l'arbitro dan- do un forte pizzicotto al collo che procurava dolore ed un livido, spintonandolo con forza più volte. A questo punto, l'arbitro, non ritenendo più sussistere le condizioni per portare a termine regolarmente l'incontro, sospendeva definitivamente la gara. A seguito di quanto sopra, dalla panchina entrava nel terreno di gioco il Sig. Pazzaglia Luca, allenatore della Società Borgo Pace, che avvi- cinatosi con fare intimidatorio all'arbitro lo colpiva al volto con una manata di media entità spintonandolo ripetutamente. A questo punto il direttore di gara veniva accerchiato da 3/4 calciato- ri locali tra cui veniva identificato il sig. Guerra Francesco e l'as- sistente di parte Benci Oscar che iniziavano a spintonare sia dal da- vanti che dal retro l'arbitro, già tramortito per i colpi in preceden- za subiti, colpendolo ripetutamente con "sberle e colpi alla nuca". Vista la gravissima situazione creatisi in campo, alcuni calciatori della Società Schieti tentavano di proteggere il direttore di gara creando un capannello intorno allo stesso, per evitare ulteriori aggressioni. I fatti di cui sopra si perpetravano nell'area di rigore adiacente all'entrata degli spogliatoi, ma i calciatori dello Schieti, nel tenta- tivo di proteggere l'arbitro si spostavano con il direttore di gara verso il centro del campo e successivamente verso la rete di recinzione vista la perseveranza nei loro atteggiamenti intimidatori dei calciatori della Società locale. Mentre l'arbitro veniva protetto dalle aggressioni portate dai tesserati del Borgo Pace, e mentre si trovava nelle vicinanze della rete di recinzione, veniva nuovamente colpito da alcuni tifosi locali che no- nostante la suddetta recinzione riuscivano a colpire il direttore di gara con calci alle gambe e colpi alla testa, essendosi alcuni facinorosi arrampicati sulla rete. Sempre grazie all'intervento dei tesserati dello Schieti, l'arbitro veniva a fatica portato nelle adiacenze dell'entrata degli spogliatoi in un clima di forte tensione. In tale frangente si avvicinava al direttore di gara il dirigente ad- detto all'arbitro della soc. Borgo Pace Sig.Ugolini Alessio, che, pur non prendendo parte agli atti di violenza perpetrati nei confronti del l'arbitro, protestava vibratamente nei suoi confronti non adoperandosi per l'incolumità dello stesso così come tutti gli altri dirigenti in distinta che rimanevano inerti ai fatti di cui sopra. Nel momento in cui finalmente l'arbitro riusciva a raggiungere la prossimità dell'ingresso degli spogliatoi, notava entrare nel terreno di gioco, da una fatiscente recinzione in plastica, tre sostenitori locali che tentavano di avvicinarsi allo stesso con fare intimidatorio uno di questi riusciva a raggiungerlo afferrandolo per un braccio, strattonandolo violentemente, procurando forte dolore. L'intenzione dello scalmanato era quella di trascinare l'arbitro verso gli altri tifosi entrati in campo, riuscendo ad avvicinarlo alla rete di recinzione dove lo stesso veniva nuovamente colpito da alcuni cal- ciatori locali, peraltro non identificati e da alcuni tifosi che lo spintonavano colpendolo ancora con pugni e calci sia davanti che alle spalle. Finalmente, grazie all'intervento dei tesserati dello Schieti, di al- cuni calciatori locali e dal dirigente Ugolini Alessio, l'arbitro po- teva far rientro nel proprio spogliatoio da dove poteva chiamare le Forze dell'Ordine che giungevano al Campo Sportivo dopo circa 20 minuti. L'arbitro poteva lasciare l'Impianto Sportivo alle 19,15 circa scortato dalle Forze dell'Ordine e accompagnato dal Sig. Litti Massimo – Osser- vatore arbitrale che anch'egli giungeva nel terreno di gioco in quanto avvertito dai dirigenti AIA. I colpi subiti dall'arbitro procuravano allo stesso lesioni, meglio descritte nel certificato medico allegato al referto arbitrale, redat- to dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Senigallia dove il direttore di gara si recava, con prognosi di 10 gg. s.c. Alla luce dei fatti così come riportati si decide: 1) di sanzionare la Soc. Borgo Pace con la perdita della gara con il risultato di Borgo Pace 0 - Schieti 3; 2) di sanzionare la Soc. Borgo Pace con l'ammenda di Euro 3.000,00 squalificando il campo della stessa per n. 4 gare da disputarsi in campo neutro, senza pubblico, a porte chiuse; 3) di squalificare il sig. Pazzaglia Luca, allenatore della Soc.Borgo Pace sino al 30/6/2016; 4) di squalificare il sig. Bensi Oscar, assistente di parte della Soc. Borgo Pace per aver partecipato attivamente all'aggressione sino al 30/6/2018 con divieto di accedere agli Impianti Sportivi in cui si svolgono gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC; 5) di inibire il dirigente Ugolini Alessio della Soc. Borgo Pace sino al 31/12/2013; 6) di squalificare il calciatore Guerra Francesco della Soc.Borgo Pace sino al 30/6/2018; 7) di squalificare il calciatore Faggiolini Filippo della Soc. Borgo Pace al 30/6/2016; 8) si squalifica inoltre il sig.Faggiolini Filippo, quale capitano del la Soc.Borgo Pace per ulteriori 2 anni e cioè sino al 30/6/2018 o fino a quando la Soc. non comunichi i nominativi dei calciatori partecipan- ti all'aggressione. Gara del 11/ 5/2013 BORGO PACE - SCHIETI Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Soc.Borgo Pace con il quale la stessa viene a richiedere la ripetizione della gara per pre- sunto errore tecnico dell'arbitro. Sostiene la reclamante che il direttore di gara decretava a favore dello Schieti al 40° minuto del 2° tempo un calcio di rigore e che al momento del tiro lo stesso interrompeva il gioco fischiando per espel- lere un calciatore locale a suo giudizio reo di comportamento ingiu- rioso nei suoi confronti. A questo punto, a detta della reclamante, il calciatore preposto alla esecuzione del calcio di rigore sentendo il fischio batteva la punizione colpendo la parte alta della traversa. A questo punto, sempre a dire della reclamante, l'arbitro faceva ripete- re l'esecuzione del calcio di rigore sostenendo di aver fischiato l'interruzione del gioco per procedere alla espulsione. Evidenzia la reclamante che essendo il gioco fermo in attesa della ese- cuzione del calcio di rigore, il regolamento non prevede ulteriori e- missioni di fischi per assumere provvedimenti disciplinari verso cal- ciatori e quindi il fischio dell'arbitro non poteva che non essere in- terpretato come il via all'esecuzione del calcio di rigore. Letto il referto arbitrale e l'allegato supplemento si evince che il direttore di gara concedeva al 40° del secondo tempo un calcio di ri- gore alla Soc. Schieti e in attesa dell'ultimazione alla preparazione della battuta della punizione, l'arbitro veniva insultato da un calcia- tore della Soc. Borgo Pace. In quel frangente l'arbitro si girava verso il calciatore reo dell'insulto fischiando con l'intenzione di fermare l'esecuzione del calcio di rigore per espellere il calciatore colpevo- le. Tale fischio veniva frainteso dal calciatore dello Schieti prepo- sto alla battuta della massima punizione venendo recepito come quello utile a battere il calcio di rigore, mentre l'arbitro era intento ad eseguire l'espulsione completamente disinteressato dall'esecuzione ef- fettuata senza il consenso dello stesso. Per tale motivo l'arbitro faceva ripetere la battuta del calcio di rigore. Alla luce di quanto sopra le doglianze della reclamante appaiono non meritevoli di accoglimento e P.Q.M. si decide di respingere il reclamo introitato dalla Società Borgo Pace incamerando la relativa tassa. Per quanto attiene al risultato si rimanda alla delibera pubblicata nel medesimo C.U.
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