COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LAMA UNITED – SICCOME STRALCIATO – AVVERSO LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA APPLICATA AD ENTRAMBE LE SOCIETA’ SEGUITO INCONTRO LAMA UNITED/CITTA DI CASTEL DI LAMA DEL 30.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 84 del 3.5.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LAMA UNITED - SICCOME STRALCIATO - AVVERSO LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA APPLICATA AD ENTRAMBE LE SOCIETA’ SEGUITO INCONTRO LAMA UNITED/CITTA DI CASTEL DI LAMA DEL 30.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 84 del 3.5.2013) Il reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara applicata dal primo Giudice ad entrambe le società - stralciato per tale parte - è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata dalla FIGC in data 17 gennaio 2013 sul Com. Uff. n. 119 /A; dal Comitato Regionale Marche, in data 25 gennaio 2013, sul Com. Uff. n. 118, nonché dalla Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno sul Com. Uff. n. 55 in data 30 gennaio 2013. Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 13 maggio 2013, quindi oltre le ore dodici del secondo giorno successivo al 3 maggio 2013, data di pubblicazione del Com. Uff. recante l’impugnato provvedimento. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Lama United per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it