COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. S. VENERANDA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANTA VENERANDA/PESARO CALCIO DEL 1.5.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 186 del 3.5.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 190 del 15/05/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. S. VENERANDA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANTA VENERANDA/PESARO CALCIO DEL 1.5.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 186 del 3.5.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla Pol. S. Veneranda la sanzione dell’ammenda di € 250,00 per il comportamento ascritto ai propri dirigenti e ad un proprio sostenitore, nel corso della gara emarginata.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la Pol. S. Veneranda chiedendo, in virtù della tenuità del fatto, l’annullamento della sanzione impugnata.
A dire della reclamante, infatti, nessuno entrò sul rettangolo di gioco; solo una persona, forse genitore di uno dei bambini che si era prima esibito sul campo nell’ambito del “Orange Day”, sostò sul cancello socchiuso del recinto del campo, restando ad una distanza di circa otto metri dalla bandierina del calcio d’angolo, senza mai avvicinarsi e senza alcuna intenzione di intervenire o invadere il terreno di gioco.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Risultano confermati i fatti come ascritti ai dirigenti e sostenitori dell’odierna reclamante, rendendo quindi superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Il problema si pone, dunque, sotto il profilo dell’individuazione e quantificazione della sanzione applicabile.
Al riguardo, il peso da attribuire alle circostanze attenuanti dedotte dalla reclamante, tenuto conto delle modalità delle condotte contestate ai sostenitori della reclamante, atteso altresì che la gara ebbe il suo regolare svolgimento, induce il Collegio a disporre la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta, nei termini come da dispositivo.
Sotto altro profilo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili ai propri sostenitori.
Ed invero, il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi.
Per tutto ciò che precede, il reclamo può essere solo parzialmente accolto, derivandone una riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della società.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Pol. S. Veneranda, riduce ad € 100,00 (cento/00) l’ammenda applicata alla medesima società.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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